giovedì, Aprile 18, 2024

Mutuo casa: ecco come detrarlo dal 730

Al via la stagione della dichiarazione dei redditi. I contribuenti possono modificare e inviare il proprio 730 contenente tutti i redditi e le spese detraibili o deducibili relative al 2017. Per quanto riguarda le spese sostenute per l’acquisto di abitazioni, "gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui – spiega l’Agenzia delle Entrate – danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%". In generale, la detrazione spetta su un importo massimo di 4mila euro, per ogni intestatario nel caso di contratti stipulati prima del 1993, complessivo negli altri casi, in cui verrà suddiviso tra gli intestatari del mutuo. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo e del suo periodo di sottoscrizione.

La detrazione prevista nel 730 riguarda differenti tipologie di mutuo: mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7); mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8); mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9); mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10); prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).

La detrazione riguarda gli interessi passivi e gli oneri accessori pagati nel corso del 2017 a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa). Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta; la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione; gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato); la cosiddetta ’provvigione’ per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica; le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente.

Sono, invece, escluse dalla detrazione: le spese di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo; le spese inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita; le imposte di registro, l’Iva e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile. Inoltre, non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati: a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili; a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.

Condizioni e limiti diversi sono previsti a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare: per i mutui stipulati dal 2001 la detrazione spetta a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo; per i mutui stipulati dal 1994 fino al 2000 la detrazione spetta a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; per i mutui stipulati nel corso del 1993 la detrazione spetta a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994; per i mutui stipulati prima del 1993 la detrazione spetta a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, durante il resto dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico. L’unica eccezione riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale. In particolare, nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote a patto che tale condizione sussista nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.

Redazione
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