sabato, Aprile 20, 2024

«Concessioni demaniali, proroghe automatiche illegittime»

L’avvocato Beatrice Settanni spiega quale dovrà essere la posizione delle amministrazioni comunali

«Concessioni demaniali, proroghe automatiche illegittime»

«Con il recepimento in Italia della direttiva Bolkestein, gli operatori del settore non possono  avvalersi dell’estensione prima al 2020 e poi al 2033»

 

In un interessante parere emesso dall’avvocato Beatrice Settanni dello studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli e partner di Roma, si è cercato di spiegare quale dovrà essere la posizione delle amministrazioni comunali, in merito alle concessioni demaniali, che sembrava fossero soggette a proroghe automatiche fino al 2033 con la direttiva europea Bolkstein. “Con la sentenza 7874 del 18 Novembre 2019 – dice l’avvocato Settanni – la sesta Sezione del Consiglio di Stato, ha aggiunto un altro fondamentale tassello alla complicata vicenda processuale relativa all’illegittimità delle proroghe automatiche delle concessioni del demanio marittimo e lacustre, per attività turistico-ricreative. Come sancito dal supremo consesso, la proroga legale di tali concessioni, in assenza di gara, non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento. Ciò esclude l’operatività della proroga fino al 31 dicembre 2020 disposto dalla legge 221 del 2012 e, al tempo stesso, anche quella della più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, ai sensi dell’art. 1 comma 683, legge 145 del 2018. Si stabilisce, così l’annullabilità per violazione del diritto euro unitario, dei rinnovi automatici delle suddette concessioni rilasciate, quindi, in assenza di procedure selettive pubbliche”. “La decisione del Consiglio di Stato – spiega il legale – è in linea con la sentenza della Corte di Giustizia Europea Promoimpresa del 14 luglio 2016, in base alla quale la proroga al 2020 era stata dichiarata invalida perché in contrasto con la direttiva europea Bolkestein sulla liberalizzazione dei servizi. In base all’art. 12 di tale direttiva, infatti, la legge nazionale non può prevedere la procedura di rinnovo automatico, né accordare altri vantaggi al prestatore uscente. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, esplicitato che le proroghe non potranno più essere assistite neppure dal principio della buona fede del concessionario citato dalla suddetta direttiva, “essendosi consumata la possibilità di aderire alla posizione mitigativa già a far data dal secondo rinnovo”. «Ciò in quanto – conclude l’avvocato Settanni – con il recepimento in Italia della direttiva Bolkestein, gli operatori del settore non possono più essere considerati in buona fede e, pertanto, avvalersi dell’estensione prima al 2020 e poi al 2033” essendo a conoscenza della violazione del diritto euro unitario

Redazione
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