venerdì, Marzo 29, 2024

Ordinanza del sindaco Grando per limitazione all’uso in fascia notturna

A Ladispoli niente acqua potabile per innaffiare o lavare l’auto

 

Ordinanza emessa dal sindaco Grando per limitare l’uso dell’acqua potabile al di fuori degli usi essenziali. Nell’ordinanza 76 del 15 giugno spiega che “e sino al 30 settembre dell’anno 2020, è sottoposto a limitazioni l’utilizzo dell’acqua potabile derivata dai pubblici acquedotti per le seguenti attività: irrigazione e annaffiatura di orti, giardini, prati, vasi e altre superfici a verde; riempimento di piscine, fontane e vasche; lavaggio di corti e piazzali; lavaggio di veicoli (eccetto impianti autorizzati); ogni altro uso improprio della risorsa, diverso da quello alimentare, domestico, per l’igiene personale, per uso medicale. L’uso per le attività sopra elencate è consentito solo dalle ore 23:00 all’1:00 del giorno successivo. Qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per inderogabili e improrogabili necessità, si debba far uso dell’acqua dai pubblici acquedotti, il personale dipendente del Comune, i soggetti gestori dei servizi pubblici o soggetti appositamente autorizzati, possono farne strettamente uso per garantire la buona conduzione del bene pubblico che in caso contrario potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente. 2) alla Società Comunale Flavia Servizi s.r.l., gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio comunale di Ladispoli e al Consorzio Marina di San Nicola, gestore dell’Acquedotto Consortile di Marina di San Nicola, di adottare tutte le misure, lavori, regolazioni, supporto, vigilanza, collaborazione e quant’altro necessario per garantire nella stagione estiva 2020 agli utenti dell’acquedotto comunale di Ladispoli e dell’acquedotto consortile di Marina di San Nicola il servizio pubblico primario di erogazione di acqua potabile con i minori disagi tecnicamente ed economicamente possibili”. Poi invita “Tutta la cittadinanza a collaborare costruttivamente per un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi”. Infine le sanzioni: “In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza i trasgressori saranno puniti con una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000”.

Redazione
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