sabato, Aprile 20, 2024

I Ciontoli non resteranno in carcere per l’intero periodo stabilito dai giudici

L’avvocato Antonio Alessio Boccia spiega la procedura giudiziaria prevista in questi casi

La famiglia Ciontoli è rinchiusa in carcere in seguito all’omicidio di Marco Vannini, per scontare le condanne definitive inflitte dall’Appello Bis confermate in Cassazione e l’inizio delle esecuzioni partito il 3 maggio scorso. Ma quanto rimarranno dietro le sbarre? Lo spiega l’avvocato Antonio Alessio Boccia a Terzobinario, sulla base delle procedure di legge previste in casi simili. “Antonio Ciontoli e la sua famiglia – scrive il legale milanese – non staranno in carcere per l’intero periodo stabilito dai giudici di merito e confermato dalla Cassazione, e ciò avverrà per un andazzo consolidato nell’esecuzione penale in Italia, che riguarda la gran parte dei detenuti (le eccezioni sono pochissime). Non è il caso di tirare in ballo “servizi segreti”, “poteri forti”, “amicizie altolocate” o altre amenità del genere, perché in Italia i benefici carcerari sono concessi alla stragrande maggioranza dei detenuti. Tutto ciò discende dalla prevalenza che la legge italiana vuol dare alla funzione rieducativa della pena, prevista dall’articolo 27 della nostra Costituzione, favorendo un reinserimento sociale dei detenuti. Reinserimento che passa per una loro scarcerazione anticipata magari accompagnata da un lavoro all’esterno. I risultati di queste misure sono spesso indigesti per le vittime del reato, che vedono attenuata la punizione dei responsabili, ma sono il frutto di scelte politiche ormai consolidate nel tempo e che la stessa politica è stata sempre incapace di risolvere (nonostante i demagogici ricorrenti richiami alla “certezza della pena” invocati solo in occasione delle elezioni politiche e poi puntualmente dimenticati), con il risultato di attenuare fortemente l’effetto deterrente della sanzione penale, effetto che dovrebbe esistere sempre ma che è di fatto svuotato di parecchio. Fatta questa doverosa premessa, dobbiamo aggiungerne un’altra importante: i benefici carcerari vanno autorizzati sempre dai giudici di sorveglianza, non sono automatici e richiedono un comportamento collaborativo del detenuto; ciononostante, in Italia vengono concessi con una facilità disarmante e raramente sono negati. Venendo al nostro caso, sono due gli istituti che consentiranno ai quattro condannati di ridurre il loro periodo in carcere. Il primo si chiama liberazione anticipata conosciuta meglio come “buona condotta”, e comporta un abbuono nella durata di permanenza in carcere facendo sì che l’anno di detenzione duri 9 mesi e non 12. Il secondo si chiama affidamento in prova al servizio sociale, che si applica negli ultimi 4 anni di pena residua (già ridotta per la liberazione anticipata) e comporta la scarcerazione con l’obbligo di compiere una attività utile socialmente (anche solo una volta alla settimana), nonché di sottostare ad alcune restrizioni alla vita di relazione per il detto periodo, ma stando sempre fuori dal carcere. Facendo i dovuti calcoli dell’applicazione combinata dei due istituti, ai quali i quattro condannati possono ricorrere – e vi ricorreranno di sicuro – ne è risultato quanto segue: – Antonio potrà uscire definitivamente dopo sette anni e mezzo (novembre 2028):- Mary, Federico e Martina dopo quattro anni (maggio 2025). Non solo: nel periodo carcerario precedente l’uscita definitiva, decorso un certo termine (per Antonio 3 anni e mezzo, per gli altri 2 anni), gli stessi potranno accedere ai permessi premio (uscite temporanee dal carcere e successivi rientri) e al lavoro esterno (utile sia al loro reinserimento sociale che a pagare le spese di carcerazione, essendovi una trattenuta ad hoc sulla retribuzione). Per Federico e Martina non ci dovrebbero essere insormontabili problemi a rifarsi una vita, magari all’estero, in quanto molto giovani, per Antonio e Mary sarà un po’ più difficile. Ribadisco che tutte queste misure devono essere autorizzate dal magistrato di sorveglianza e presuppongono una forte collaborazione dei condannati (in poche parole “non debbono capeggiare rivolte carcerarie” e la loro spontanea costituzione in carcere di tre giorni fa è solo un primo “mattoncino” di una costruzione ideale loro favorevole). Aggiungo anche che, in un periodo di pandemia come quello attuale, i giudici di sorveglianza, a mio giudizio, saranno ancora più buoni del solito per attenuare il sovraffollamento carcerario. Questi benefici carcerari hanno, di fatto, mandato in disuso gli istituti -anch’essi astrattamente applicabili a questo caso – della “grazia” del Presidente della Repubblica (concessa oggi rarissimamente), dell’”amnistia” e dell’”indulto” (questi ultimi due ormai impossibili da praticare per la necessità di un voto di una maggioranza di 2/3 del Parlamento), istituti una volta molto attivi. Un’ultima annotazione importante. Come è noto, nel corso di questi anni, la politica – senza distinzione di schieramenti – si è molto interessata a questo caso con dichiarazioni pubbliche, tutte di sostegno alla famiglia Vannini. Ora, avvicinandosi le elezioni politiche (meno di due anni), non mi sentirei di escludere che qualche leader politico prometta che, se andrà al governo del Paese, “Antonio e i suoi familiari resteranno in carcere sino all’ultimo giorno”. Sappiate che un leader politico che faccia una dichiarazione del genere mente sapendo di mentire, e ciò per due fondamentali ragioni: – la scelta se concedere i benefici carcerari spetta al magistrato di sorveglianza e non al Ministero della Giustizia o al Parlamento;- anche se, con una successiva legge ad hoc, venissero ridotti o eliminati i benefici carcerari stessi, la legge non si potrebbe applicare retroattivamente a reati commessi in precedenza, essendosi chiaramente espressa di recente in questo senso la Corte Costituzionale (le norme sull’esecuzione penale sono norme penali sostanziali e come tali tutelate dalla non retroattività di cui all’art. 25 della Costituzione). In poche parole Antonio e gli altri manterrebbero il diritto a richiederli al magistrato di sorveglianza (anche se non necessariamente ad ottenerli). Spero, quindi, che la politica, dimostratasi sempre incapace nel trovare un giusto equilibrio fra la punizione e la rieducazione del condannato, non strumentalizzi il caso nel senso di cui sopra: staremo a vedere” conclude l’avvocato Boccia.
Redazione
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