martedì, Marzo 19, 2024

Green pass nei luoghi di lavoro, Cavaliere e Ardita diffidano il segretario del Comune di Ladispoli

Dal 15 ottobre scatta in Italia l’obbligo di green pass per accedere al posto di lavoro. Obbligo che andrà ad interessare anche i dipendenti pubblici e chi ricopre cariche istituzionali. E così a Ladispoli (come nel resto dei Comuni italiani) anche il personale comunale, gli assessori e i consiglieri saranno costretti a esibire il certificato verde per “guadagnarsi” l’accesso al palazzetto comunale. A ricordarlo agli interessati è stato il segretario generale con una mail in cui «comunica a tutto il personale comunale, assessori e consiglieri comunali, di munirsi di “green pass” (D.L. 21.9.21 n. 127) pena l’impossibilità di accedere agli edifici del Comune di Ladispoli; cito: “tanto si deve per necessaria conoscenza ed obbligo inderogabile di confermarsi alla suddetta prescrizione di legge. Il Segretario Generale”». Ma i consiglieri comunali, esponenti di Fratelli d’Italia, Giovanni Ardita e Raffaele Cavaliere non ci stanno e diffidano il segretario comunale. I due consiglieri comunali ricordano nella loro lettera -diffida, come abbiano già presentato nei mesi scorsi un’interrogazione a risposta scritta «sull’opportunità di disapplicare le norme relative al green pass “Ladispoli libera e democratica” prot. 35494/2021 del 9.8.21 , in cui elenca gli articoli della Costituzione italiana violati dal D.L. 105/21 del 23.7.21:…”gli artt. 2 e 3 Cost., esso, da prima lettura, ha impatto diretto sugli artt. 11, 13, 16, 24, 32, 77, e 117 Cost…omissis.il decreto legge 105/2021 (Green Pass) viola il Regolamento dell’Unione Europea n. 953/2021 del 14/06/2021 nella parte in cui quest’ultimo prevede, al paragrafo 36, che alcuna discriminazione deve essere perpetrata a danno di chi sceglie volontariamente di non effettuare la vaccinazione». «Lei – prosegue la diffida dei due consiglieri comunali – ha sicuramente esaminato il documento è per tanto è informata sul contenuto, altrimenti La invito a farlo visto che i temi trattati potrebbero aiutarLa a revocare la Sua circolare; – aggiungo nessun trattamento sanitario invasivo, p.es. tampone, può essere richiesto al cittadino per produrre un green pass, perché l’art. 32 Cost. tutela la libera scelta e la salute del cittadino; nell’interrogazione cito anche dei chiarimenti del Garante privacy: “ Il Garante ha recentemente chiarito che le certificazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione (e, non diversamente la guarigione da Covid-19, o l’esito negativo di un test antigenico o molecolare) non possano essere ritenute una condizione necessaria per​ consentire l’accesso a luoghi o servizi per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici se non nei limiti in cui ciò è previsto da una norma di rango primario , nell’ambito dell’adozione delle misure di sanità pubblica necessarie per il contenimento del virus SARS-CoV-2. Si legga il provvedimento n. 229 del 9 giugno 2021 , recante il “ Parere sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l’emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass ””; anche nella mozione che invita tutto il Consiglio Comunale ad esprimere il dissenso all’uso del green pass come mezzo di discriminazione (prot. n. 45490/2021 dell’8.10.21) vi sono una serie di considerazioni giuridiche che potrebbero farLa riflettere sulla disapplicazione della Sua circolare del 30.9.21, perché Lei mi impedirebbe di usufruire dei miei diritti politici come previsto dall’art. 51 Costituzione italiana: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.”; disapplicando il D.L. 127 del 21.9.21 Lei non incorre in nessun rischio, perché tutelata dall’art. 51 del Codice Penale : “ Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o d a un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale [c.p. 357] che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.”» E i due consiglieri annunciano di aver già inviato la diffida a tutti «coloro che sono stati colpiti dalla circolare del 30 settembre 2021» invitandoli a «fare altrettanto per fermare la deriva autoritaria e bloccare la dittatura sanitaria».
Redazione
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