venerdì, Aprile 19, 2024

Il governo ha approvato all’unanimità la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo, ha approvato la riforma del Csm all’unanimità. Il Consiglio superiore della magistratura, secondo quanto prevede la bozza della riforma, torna così a essere composto da 30 membri (3 di diritto: presidente della Repubblica; primo presidente di Cassazione; procuratore generale Cassazione; 20 togati; 10 laici) 20 togati (2 legittimità; 5 pm; 13 giudicanti). Il sistema elettorale proposto è misto: si basa su collegi binominali, che eleggono due componenti del Csm l’uno, ma prevede una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale. Per le candidature non sono previste le liste: il sistema di basa su candidature individuali. Ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura individuale (senza necessità di presentatori) a livello di collegio binominale. Per l’elezione dei togati per i due posti di legittimità la bozza prevede un collegio unico binominale nazionale, con sistema maggioritario. Tutti votano, con un solo voto a disposizione. Sono eletti i primi due più votati. Per i 5 pubblici ministeri sono previsti 2 collegi territoriali binominali, numericamente omogenei. Ogni collegio elegge i primi due (maggioritario), in totale 4. Per eleggere il quinto pm, si individua il miglior terzo più votato con calcolo ponderato, cioè in percentuale al bacino elettorale. Il 5 posto è il miglior terzo sui due collegi. Per i 13 giudici, una parte è eletta con sistema maggioritario e una con proporzionale: 8 seggi sono attribuiti con sistema maggioritario binominale (due per ogni collegio). Il territorio è diviso in 4 collegi territoriali omogenei. I primi due di ogni collegio vincono. Altri 5 sono posti da eleggere su base proporzionale, a livello nazionale. Per la distribuzione proporzionale dei 5 seggi giudicanti i candidati a livelli di collegi binominali si possono collegare in network, ma non è obbligatorio. Una possibilità in più per favorire il pluralismo: il sistema è volto a dare più possibilità a chi corre da solo, senza link ad altri, o non è sostenuto dai gruppi più forti. Per distribuire i seggi proporzionali si misura il peso di ciascun network cumulando i voti di tutti i candidati, ma si sottraggono quelli dei candidati che hanno già vinto nel maggioritario. In questo modo, i gruppi minori che non hanno vinto nel maggioritario (in cui comunque può vincere il candidato che corre da solo e che abbia molto consenso) vengono favoriti nel proporzionale. Si tratta di un sistema che introduce degli elementi di imprevedibilità: chi si collega a chi, quanti voti prende ciascun candidato nei vari collegi binominali, quanti voti vengono scorporati, in modo che si rende più difficile fare calcoli e quindi prevedere spartizioni, soprattutto per i posti proporzionali.
LE VALUTAZIONI
Nuove regole per le valutazioni di professionalità periodiche dei magistrati sono previste nella bozza di riforma del Consiglio superiore della magistratura e dell’ordinamento giudiziario che approda in Consiglio dei ministri. Valorizzazione della “tenuta dei provvedimenti giuridisdizionali” attraverso l’acquisizione a campione della documentazione necessaria per accertare l’esito dei procedimenti nelle successive fasi di giudizio: articolazione del giudizio positivo relativo alla capacità di organizzazione del lavoro: discreto, buono o ottimo; non solo positivo o negativo; previsione della rilevanza, ai fini della successiva valutazione di professionalità, di condotte di natura disciplinare accertate in via definitiva. E’ previsto inoltre il coinvolgimento nelle discussioni di avvocati e professori nei Consigli giudiziari e il voto unitario degli avvocati, in caso di segnalazione da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati sulla base del decreto legislativo 160 del 2006. Tra i punti, previsti nella bozza della riforma, l’incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni I, III, IV e V, quelle che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità. Prevista la conferma dell’attribuzione al Presidente della Repubblica, quale presidente del Csm, su proposta del Comitato di Presidenza, della formazione delle commissioni previste dalla legge. Ogni commissione resta in carica due anni. Per segreteria e ufficio studi: apertura alla composizione di componenti esterni (avvocati, professori universitari, dirigenti amministrativi) previo superamento di un concorso. Al momento, sono composti solo da magistrati. Per l’elezione dei togati al Consiglio superiore della magistratura, prevede la bozza, devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno tre del genere meno rappresentato. Se non arrivano candidature spontanee si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato.
PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
Per l’assegnazione incarichi direttivi da parte del Consiglio superiore della magistratura la bozza di riforma prevede la pubblicità degli atti (sul sito intranet del Csm, nel rispetto dei dati sensibili); definizione dei procedimenti, per l’assegnazione degli incarichi direttivi, in base all’ordine temporale di vacanza, salvo deroghe per gravi e giustificati motivi e ad eccezione dei posti di primo presidente e procuratore generale della Cassazione, di carattere prioritario. l’obiettivo dell’intervento è quello di impedire le nomine “a pacchetto”. Previsti anche la selezione di una rosa di candidati sulla base dei curricula seguita da una audizione obbligatoria dei candidati selezionati; il diritto di voto per avvocatura nei consigli giudiziari sulla base di una delibera del consiglio dell’ordine; l’obbligo di partecipazione a specifici corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, della durata minima di tre settimane anche non consecutive, quale requisito per l’ammissione alla procedura funzionale all’acquisizione di competente organizzative; l’individuazione di un contenuto minimo di criteri di valutazione, per verificare tra l’altro anche le capacità organizzative. L’anzianità sarà considerata un criterio residuale, e si introduce la valorizzazione delle pari opportunità a parità di merito.
Redazione
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