venerdì, Novembre 1, 2024

Anzio, virus Chikungunya: l’Ordinanza del Sindaco Luciano Bruschini

Oggetto: Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori quali la zanzara del genere Aedes (Aedes Albopictus e Aegypti) – Provvedimenti per la cittadinanza.

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori quali la zanzara del genere aedes aegypti o albopictus;
VISTE le circolari del Ministero della Salute prot. n° 20115 del 16.06.2015 avente per oggetto: “Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue e West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia”, e la prot. 20957 del 10.07.2017 “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2017”, ed il “Documento di Sorveglianza e controllo delle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – Regione Lazio – 2017”;
CONSIDERATO che nel Comune di Anzio si sono verificati diversi casi di persone infette dal virus di Chikunguya e che l’Amministrazione Comunale, di concerto con quanto stabilito dalla competente ASL RM H6, sta provvedendo ad effettuare interventi di disinfestazione straordinaria larvicida ed adulticida al fine di prevenire e debellare il rischio di contagio;
CONSIDERATO che nel caso in cui si sia proprietari, possessori o conduttori di terreni pubblici o privati in cui siano presenti ristagni d’acqua potenziali veicoli di proliferazione delle larve della zanzara del genere aedes aegypti o albopictus occorre prendere tutte le precauzioni del caso al fine di evitare il proliferare delle larve della zanzara tigre;
Visti:
• Il R.D. 27.7.1934, n. 1265;
• La Legge n° 833/1978;
• Il Regolamento Locale d’Igiene per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
• L’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 6 del citato decreto legge, recante “Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale” e, in particolare, il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
• L’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente;
• Il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 che disciplina l’ambito di applicazione delle disposizioni sopra citate;
ORDINA
A tutta la cittadinanza di:
1. non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
2. svuotare giornalmente o capovolgere qualsiasi contenitore d’acqua d’uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi), onde evitare qualsiasi raccolta d’acqua al loro interno;
3. svuotare settimanalmente i sottovasi portafiori;
4. coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi);
5. svuotare e/o cambiare frequentemente l’acqua nei portafiori dei cimiteri. Nel caso di utilizzo di fiori finti, i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi.
A tutti i condomini e ai proprietari o detentori di immobili e edifici di:
1. procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino alla fine di ottobre;
2. procedere alla disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d’infestazione. Dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L’etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell’impiego sulla vegetazione;
3. provvedere al taglio periodico dell’erba nelle aree verdi di pertinenza;
4. evitare i ristagni d’acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee;
5. eseguire cicli di trattamenti adulticida contro le zanzare svernanti in ambito residenziale e nei locali confinati comuni (caldaia, solai, vani ascensore, camere d’ispezione della rete fognaria, vespai, cantine, depositi, magazzini e spazi similari), consistenti in due interventi disinfestanti successivi, temporalmente distanziati tra loro di 15/20 gg., uno nel periodo autunnale l’altro in primavera. Dovranno essere eseguiti, per gli spazi comuni, avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate e, per gli ambienti non comuni attraverso il semplice uso delle comuni bombolette insetticide.
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi delle stesse. E’ auspicabile l’inserimento nelle piccole fontane ornamentali di giardino di pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc);
Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento di:
1. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
2. procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all’eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare.
Ai proprietari e responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali, e agricole, con particolare riferimento alle attività che comportano lo stoccaggio di materiale all’esterno, di:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta e allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell’erba;
Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse di:
1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnante;
A tutti i conduttori di orti, di:
1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;
Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiale di recupero, di:
1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni/pneumatici per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni/pneumatici in generale di:
1. stoccare i copertoni/pneumatici, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni/pneumatici da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
Ai responsabili di cantieri, di:
1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori d’acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
ORDINA ALTRESI’
In presenza di caso confermato sul territorio cittadino di persona che ha contratto all’estero una malattia infettiva (caso importato), o di un caso confermato sul territorio cittadino di persona che ha contratto nel luogo di residenza una malattia infettiva (caso autoctono), il cui vettore è riconducibile alla zanzara:
caso importato:
1. azione larvicida delle tombinature esistenti nel complesso di residenza del soggetto;
2. svuotamento di tutte le raccolte d’acque esistenti nel complesso di residenza del soggetto e trattamento con idonei larvicidi delle raccolte non svuotabili;
caso autoctono:
1. azione larvicida delle tombinature esistenti ed azione adulticida delle aree a verde presenti nel complesso di residenza del soggetto;
2. svuotamento di tutte le raccolte d’acque esistenti nel complesso di residenza del soggetto e trattamento con idonei larvicidi delle raccolte non svuotabili;
3. azione larvicida ed adulticida in tutti i complessi residenziali presenti nel raggio di 200 metri da quello di residenza del soggetto;
DISPONE
Che in presenza di casi sospetti o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’esecuzione di detti trattamenti nei confronti di soggetti specificatamente individuati.

AVVERTE
Che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale oltre alle relative sanzioni previste dai disposti normativi e regolamentari;
Che la presente ordinanza è da considerare atto di messa in mora ai sensi dell’art. 1219 del Codice Civile e che autorizzerà l’Amministrazione Comunale di Anzio, se ritenuto il caso, all’esecuzione dei predetti interventi d’ufficio, con ingiunzione delle spese all’interessato.
Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Locale d’Igiene per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché delle indicazioni contenute nelle circolari citate in premessa;
La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui tali inadempienze saranno riscontrate.
DEMANDA
Al personale della Polizia Locale, nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti:
1. la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, anche al fine dell’adozione dei provvedimenti di loro competenza;
2. il controllo dei documenti che comprovino lo smaltimento in tempi brevi di materiale stoccato all’aperto e/o l’acquisto dei prodotti per la disinfestazione o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.
INFORMA
Che la presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione di copia all’Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito del Comune;
Che ai sensi dell’art. 3 comma 4, della Legge n° 241 del 07.08.1990, contro il presente atto è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al T.A.R della Regione Lazio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica.

Inoltre ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.:
– Responsabile del Procedimento : Ing. Walter Dell’Accio – Dirigente U.O. Ambiente e Sanità (Giusta nomina del Sindaco con Decreto n. 13 prot. 169 del 13/08/2013 Prot. Gen. 35310) – tel. 06/98499469 fax 0698499422
– Amministrazione competente : Comune di Anzio
– Ufficio Depositario degli Atti: U.O. Ambiente e Sanità
30 Settembre 2017

Redazione
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