venerdì, Marzo 29, 2024

Caso Vannini, “Ciontoli credeva che Marco non sarebbe morto”

 

Caso Vannini- Perché la Corte d’Appello ha ridotto la pena da 14 a 5 anni

Ciontoli credeva che Marco non sarebbe morto”

Per i Giudici “Ha sparato colposamente, ma ha consapevolmente e reiteratamente evitato l’attivazione dei soccorsi al giovane ferito”

di Alberto Sava

Antonio Ciontoli esplose “colposamente un colpo d’arma da fuoco” ma ha “consapevolmente e reiteratamente evitato di osservare l’unica condotta possibile nelle circostanze di tempo e di luogo, e cioè l’attivazione di immediati soccorsi per il ferito”. E’ quanto emerge dalle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Roma sull’omicidio di Marco Vannini. La sentenza di secondo grado ha condannato il capo famiglia a 5 anni per omicidio colposo con colpa cosciente, andando a derubricare il reato (la sentenza di primo grado aveva condannato Ciontoli a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale).  Per i giudici di secondo grado “la finalità della condotta” tenuta da Ciontoli “risiedeva nell’intento di evitare conseguenze dannose in ambito lavorativo”. Una finalità che per i giudici “si pone in contrasto, con l’adesione all’evento (il connotato volontaristico postulato dalla giurisprudenza di legittimità) poiché con ogni evidenza se già il ferimento della vittima doveva necessariamente comportare indagini ed accertamenti, la morte avrebbe rivelato che la vittima era stata attinta da un colpo esploso proprio dall’imputato”.  Quindi, per la Corte d’Appello, Antonio Ciontoli ha ritardato i soccorsi solo per cercare di occultare quanto fosse successo veramente così da evitare conseguenze per il proprio posto di lavoro. Sebbene Ciontoli potesse avere consapevolezza di quanto gravi potessero essere le condizioni di Marco, per i giudici, questo non dimostra “la sussistenza di accettazione dell’evento morte”. Per la Corte d’Appello non si può inoltre parlare di dolo eventuale ma di colpa cosciente. “Se ciò che Antonio Ciontoli vuole evitare è che si venga a sapere che ha sparato, non avrà intenzione di cagionare un evento che comporterebbe ineluttabilmente l’emersione proprio di ciò che si vuole tenere nascosto: il fatto che abbia sparato. E non accetterà le conseguenze per sè negative avendo la “certezza” che l’evento stesso possa verificarsi”. Ed è basandosi su ciò che verrebbero così ad avere una logica anche i comportamenti successivi allo sparo, e alla richiesta del capofamiglia al medico del Pit di evitare di menzionare il colpo d’arma da fuoco nella cartella clinica del giovane. “Evidentemente perché non vi è in lui la “certezza” che il giovane Vannini soccomberà alla ferita e, soprattutto, non vi è l’accettazione dell’evento-morte”. E “nel rispetto del principio del favor rei, dunque, la condotta di Ciontoli va qualificata come sorretta da colpa cosciente”.

Confermata la condanna a 3 anni

ai tre membri della famiglia Ciontoli

“Maria Pezzillo e i due ragazzi (Federico e Martina) tennero un comportamento gravemente negligente e imprudente, e lesivo del neminem laedere e della posizione di garanzia che erano venuti a occupare”.  E’ quanto si legge nelle motivazioni della sentenza. I giudici hanno confermato la condanna a tre anni per i componenti del nucleo Ciontoli, per omicidio colposo con colpa semplice. Secondo le motivazioni “se pure mancò in questi imputati la consapevolezza della reale portata del colpo esploso, ed essi fecero affidamento sulle rassicurazioni del padre circa il fatto che si fosse trattato di un colpo a salve, …, quanto meno da un certo momento in avanti, gli imputati ebbero a disposizione una conoscenza dell’accaduto che avrebbe dovuto indurli a osservare la doverosa condotta (e se ne astennero)”.  In sintesi, per la Corte d’Appello, Maria Pezzillo, Federico e Martina Ciontoli in un primo momento non sapevano che dalla pistola fosse realmente partito un colpo d’arma da fuoco. Vicenda di cui vennero a conoscenza, però, successivamente. Nonostante questo, però, non fecero nulla per attivare i soccorsi.  “Tuttavia – prosegue il dispositivo – proprio in considerazione degli elementi sopra richiamati, e in particolar modo della non provata consapevolezza circa la natura del colpo esploso, delle rassicurazioni di Antonio Ciontoli e delle caratteristiche della ferita, si deve ritenere non sufficientemente certo che essi si siano rappresentati con la lucidità e la nettezza del padre la possibilità dell’evento mortale. Consegue la conferma, nei loro confronti, dell’appellata sentenza e la reiezione di tutti i motivi d’appello, sia del PM che dei difensori degli stessi a eccezione del motivo relativo all’illegalità delle pene accessorie”.  Per quanto riguarda Viola Giorgini, assolta in primo grado e per cui anche in Appello, i legali dell’accusa, hanno chiesto la conferma dell’assoluzione, i giudici della Corte d’Appello, “come osservato dal primo Giudice, non si poteva pretendere che la giovane ospite, tenuto conto del ruolo predominante di Antonio Ciontoli e delle rassicurazioni che le erano state fornite da Federico, all’epoca suo fidanzato, si rendesse conto della necessità di accedere a modalità più incisive nella richiesta di soccorso”.  Annullate inoltre le pene accessorie (l’interdizione dagli uffici pubblici) inflitte dalla sentenza di primo grado perché “non operano in caso di delitti colposi”.

Redazione
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