sabato, Aprile 20, 2024

L’estate 2020 ha finalmente inizio, arriva l’ordinanza balneare

Sulle spiagge libere si dovrà mantenere la distanza di un metro e mezzo tra una persona e l’altra e di quattro metri tra gli ombrelloni. Ora si studia per capire come vigilare le spiagge

Arriva anche per il 2020 l’ordinanza balneare per disciplinare l’estate al mare sia nelle spiagge libere che negli stabilimenti balneari. E quest’anno, rispetto a quelli precedenti, bisognerà mantenere le distanze di sicurezza ed evitare assembramenti. Anche nelle spiagge libere è prevista una distanza fisica di un metro e mezzo. Gli ombrelloni dovranno invece essere distanti quattro metri l’uno dall’altro. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per cercare di capire in che modo l’amministrazione vigilerà sugli arenili liberi affinché le disposizioni del Dpcm Conte vengano rispettate. Cambiano le regole anche per gli amanti degli animali che a inizio stagione balneare, dal 29 maggio prossimo, non potranno più portare i propri amici a quattro zampe su qualsiasi arenile, ma solo in quello individuato negli anni precedenti dall’amministrazione comunale: a Palo.

 

Disposizioni Generali

La stagione balneare è compresa tra il giorno 29 maggio 2020 ed il 20 settembre 2020. Le date di cui sopra possono variare in relazione alle disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica della Regione Lazio e delle autorità nazionali competenti. L’attività delle strutture balneari deve comunque iniziare improrogabilmente entro il 1° giugno. I titolari di concessione demaniale marittima potranno sospendere l’erogazione dei servizi di spiaggia e di salvataggio a decorrere dal 16 settembre, dandone preventivo avviso all’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Ladispoli. In tali periodi dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed essere esposta, all’ingresso ed all’interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue) “STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. Può essere consentito utilizzare le strutture balneari, al di fuori della stagione balneare, per fini esclusivamente elioterapici, previa comunicazione scritta all’Ufficio Demanio Marittimo comunale secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9).

 

Prescrizioni generali sull’uso delle spiagge

Le attività balneari adottano tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00042 19 maggio 2020, contenente Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Le attività richiamate per le quali non siano definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute: a) nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020; b) le linee guida nazionali in materia di sanificazione. Il concessionario dovrà curare la perfetta tenuta delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. Sulle spiagge del territorio È SEMPRE VIETATO: 1) favorire assembramenti e contravvenire alle regole generali di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al distanziamento interpersonale, all’uso e al corretto smaltimento di dispositivi protettivi individuali; 2) posizionare le attrezzature balneari in maniera tale da non garantire l’ordinata gestione della spiaggia e i distanziamenti interpersonali, in particolare nelle spiagge libere le attrezzature balneari sdraio/teli) dovranno collocarsi ad una distanza non inferiore di 1,5 mt mentre gli ombrelloni ad una distanza di almeno 4 mt; 3) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall’Amministrazione comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari; lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell’attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio; 4) lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate; 5) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. nonché mezzi nautici, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Quando l’arenile è profondo meno di 15 metri, l’ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili; 6) campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, camper o altri mezzi tali spazi; 7) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso e/o emergenza e a quelli da utilizzarsi nell’ambito delle operazioni di ripascimento regolarmente autorizzate; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora sia intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti e i veicoli preposti alle operazioni di scarico e carico per fornitura merci agli stabilimenti balneari, chioschi/bar, ecc. per il solo tempo strettamente necessario. Le operazioni di scarico e carico per fornitura o eliminazione merci può essere effettuata con veicoli in sosta solo su aree demaniali marittime carrabili esterne agli arenili; 8) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere sia in quelle in concessione, che possano minacciare l’incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l’osservanza del divieto di cui sopra, possono, nell’ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi e installarvi, previa comunicazione all’Ufficio Demanio Marittimo Comunale, attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l’incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell’attività balneare e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, salvo diversa autorizzazione dell’Ufficio Demanio Marittimo Comunale; 9) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni, ovvero da associazioni all’uopo riconosciute e abilitate, i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo compreso nell’orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché i cani di ausilio ai non vedenti. Sono, altresì, esclusi dal divieto i cani, condotti in zone appositamente attrezzate dai concessionari di stabilimenti balneari e destinate agli animali, realizzate in conformità alla normativa di carattere sanitario ed altre eventuali prescrizioni, dettate dal servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio. E’ altresì esclusa dal presente divieto l’arenile libero posto nell’area denominata “Prima punta” per un tratto di mt. 100,00 lineari partendo dal c.d. “bunker” in direzione Civitavecchia; in tale tratto è consentito l’accesso previo utilizzo dell’apposito stradello durante tutta la giornata. In questo tratto di arenile i cani possono essere condotti, purché muniti di museruola o guinzaglio. E’ fatto divieto, per motivi di sicurezza e tutela degli animali, di introdurre in detta area cani di sesso femminile durante il periodo dell’estro. I proprietari dovranno avere cura di mantenere pulito l’arenile in questione da deiezioni, all’uopo è obbligatorio avere adeguata strumentazione per la raccolta. Ai trasgressori verrà applicata la sanzione prevista dal “Regolamento sulla tutela degli animali d’affezione”. Il predetto arenile sarà regolarmente segnalato da apposita indicazione; 10) tenere ad alto volume radio, juke-box, ed in genere apparecchi a diffusione sonora e comunque ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica e, tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa acustica vigente, detto divieto si estende anche dopo le ore 19.00 alle spiagge attrezzate e stabilimenti balneari autorizzati a svolgere serate musicali sugli ambiti demaniali in concessione. Le strutture autorizzate a svolgere serate musicali, ubicate in prossimità di edifici destinati alla civile abitazione entro le ore 01,00 sono tenuti a interrompere tali attività sia all’interno che all’esterno dei locali con apparecchi elettronici ed elettromeccanici, con esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti. Il divieto va rispettato indipendentemente dall’orario di chiusura del locale in cui l’attività rumorosa si svolge; 11) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fìssa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) ed organizzare manifestazioni (fiere, gare sportive, spettacoli, etc.) senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta dell’Ufficio Demanio Marittimo Comunale per quanto attiene all’occupazione degli ambiti demaniali marittimi. Resta fermo l’obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge; 12) esercitare attività quali attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, kitesurf, organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia; 13) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi; in tali eventualità, salva l’applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo; 14) distendere o tinteggiare reti; 15) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza le previste autorizzazioni degli Enti preposti; 16) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale; 17) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a mt 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di sicurezza, soccorso, antincendio e delle forze dell’ordine competenti sul territorio; 18) pulire gli arenili mediante l’uso di pala meccanica senza la preventiva comunicazione all’Ufficio Demanio Marittimo Comunale; 19) posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione; 20) esercitare durante la stagione balneare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di mt. 200 dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti ivi comprese nel divieto anche le eventuali barriere frangiflutti presenti sul demanio marittimo, tra le ore 8.00 e le 20.00, con esclusione dell’arenile libero posto nell’area denominata “Prima punta” per un tratto di mt. 400,00 lineari partendo dal c.d. “bunker” in direzione Roma, in tale arenile è consentita esclusivamente la pesca con canna e/o con lenza da riva anche dalle ore 8.00 e le 20.00; 21) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. In tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affìsso nelle immediate vicinanze delle docce. 22) transitare, sostare ed effettuare attività di pesca dalle scogliere, pennelli e altre opere poste a difesa della costa. Durante la presente stagione balneare è inoltre espressamente vietato lo stazionamento dei bagnanti sulle vie di accesso all’arenile, nonché sulla battigia, oltre il tempo necessario allo spostamento e/o all’accesso al mare o alla spiaggia, al fine di evitare assembramenti e agevolare il distanziamento sociale.

 

Disciplina generale delle aree in concessione per strutture balneari

1) Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00, fatta salva la possibilità di anticipare e protrarre l’apertura dei servizi accessori fino all’orario consentito dalle competenti autorità. 2) I concessionari/gestori di strutture balneari prima dell’apertura al pubblico devono esporre, in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente ordinanza e di quella dell’Autorità Marittima, la concessione demaniale ed apposito cartello plurilingue, che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali situazioni di pericolo, sugli orari di balneazione, sui servizi offerti, sulle tariffe applicate, sulle prescrizioni anti Covid-19 ed ogni altro documento attestante la regolarità dell’attività svolta. Inoltre, all’esterno dello stabilimento balneare e/o della spiaggia attrezzata deve essere esposta in modo ben visibile l’insegna con la denominazione. 3) Il concessionario/gestore dovrà curare durante la stagione estiva la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I concessionari dovranno altresì provvedere alla pulizia dell’arenile anche per 5 mt. a destra e a sinistra dei limiti delle aree in concessione non affidate a terzi. 4) Il concessionario/gestore dovrà posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, vetro, etc.). Dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia. I rifiuti dovranno essere portati, a cura del concessionario, in discarica autorizzata o nei cassonetti all’uopo predisposti dalla società incaricata per la raccolta e lo smaltimento. I materiali di risulta non dovranno essere assolutamente depositati né all’interno degli arenili in concessione né negli arenili limitrofi. 5) I concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni e le attrezzature da spiaggia in maniera tale da garantire, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 emanate dagli Enti preposti, l’ordinata utilizzazione dell’arenile e la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia, nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso a mare e sull’arenile stesso. 6) Le zone in concessione possono essere recintate, ad eccezione della fascia di 5,00 metri dalla battigia, in senso normale alla battigia stessa, con sistema a giorno in legno di altezza non superiore a 0,90 metri con un rapporto di bucatura max 70 % pieno e 30% vuoto; gli ultimi 2 mt finali in paletti in legno e corda posta sulla sommità. Tra concessionari le recinzioni a giorno in legno potranno essere di altezza non superiore a 0,50 mt; se realizzate in paletti in legno e corda posta sulla sommità possono arrivare a 0,90 mt. 7) Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte dei disabili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari/gestori dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessionario. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all’Ufficio Demanio Marittimo Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. A tale riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati. 8) I concessionari/gestori hanno l’obbligo di consentire al pubblico l’accesso libero e gratuito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. Per una corretta informazione, i concessionari/gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti un cartello che informi sul libero e gratuito accesso e transito all’interno delle aree demaniali in concessione per il raggiungimento della battigia. 9) Oltre alle aree in concessione anche gli arenili liberi all’uso pubblico e gratuito debbono essere organizzati in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell’igiene e per l’incolumità pubblica (pulizia dell’arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni); gli stessi, devono essere resi effettivamente fruibili anche da parte delle persone disabili. 10) I titolari di concessione demaniale di specchi acquei per l’ormeggio di piccoli natanti che non hanno in concessione sufficienti ambiti per delimitare i corridoi di lancio, devono presentare istanza di autorizzazione al Comune di Ladispoli, prima dell’inizio della stagione estiva, per l’installazione “stagionale” di “corridoi” di lancio che interessino specchi acquei limitrofi a quelli già in concessione secondo quanto disposto dalla Capitaneria di Porto con l’ordinanza di sicurezza balneare. 11) I concessionari di attività di rimessaggio a secco o di nolo imbarcazioni, possono installare al lato del corridoio di lancio una piattaforma galleggiante e/o fissa collegata alla terra ferma al fine di favorire lo sbarco e l’imbarco sul natante. 12) E’ fatto divieto per i rimessaggi di imbarcazioni a secco e per i noli di imbarcazioni di effettuare operazioni di alaggio e varo delle stesse con persone a bordo. 13) Qualora, per ragioni di ripristino della fruibilità delle strutture ed a tutela della sicurezza pubblica, fosse necessaria la sistemazione dell’arenile compromesso da condizioni meteo-marine avverse, è ammesso l’intervento con mezzi meccanici (ruspe, scavatori, ecc.), a condizione che l’area interessata dall’intervento venga adeguatamente interdetta al pubblico e che tali operazioni, se effettuate durante la stagione balneare, siano svolte dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00, ovvero, al di fuori della stagione balneare dalle ore 7,00 alle ore 19,00. L’uso di mezzi meccanici, muniti di prescritta assicurazione per responsabilità civile verso terzi, è soggetto ad anticipata comunicazione all’Ufficio Demanio Marittimo Comunale ed alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Il predetto intervento non potrà comportare in alcun modo attività di dragaggio e/o prelievo/immissione di materiale sabbioso dal fondale marino e/o dalla linea di transito della battigia senza le preventive autorizzazioni da parte degli Enti preposti. 14) Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo in cui gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, Festa patronale, Sagra del carciofo, etc.). 15) Il sottoprodotto presente sulla battigia delle alghe posidonia, delle meduse spiaggiate etc. deve essere gestito previa autorizzazione del competente Ufficio Demanio Marittimo Comunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 comma 11 del D. Lgs. 205/10.

 

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate

1) Al fine di un corretto e sicuro utilizzo delle aree in concessione devono essere previsti percorsi finalizzati ad evitare assembramenti non consentiti dalle vigenti prescrizioni anti Covid-19; in ogni caso, al fine di garantire il prescritto distanziamento sociale ed evitare incroci tra le persone, gli accessi, i percorsi per l’afflusso alla cassa, ai bagni, alle cabine e ad ogni altro servizio offerto dalla struttura dovranno essere opportunamente regolamentati, organizzati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, anche mediante segnaletica a terra, adesivi, nastri segna-percorso, ecc. 2) Oltre a quanto previsto nel precedente punto 5.1), gli stabilimenti balneari e le strutture balneari, quali spiagge attrezzate, prima dell’apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l’autorizzazione sanitaria da parte della competente autorità. Per l’esercizio dello stabilimento balneare e delle strutture balneari in genere deve essere presentata al Comune di Ladispoli la Segnalazione Certificata di Inizio dell’Attività (SCIA). I concessionari sono comunque tenuti a premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere ai soggetti cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall’apertura/funzionamento delle strutture balneari. 3) Ogni stabilimento balneare e/o spiaggia attrezzata deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine o frazione di venticinque metri e, comunque, la presenza di almeno due estintori per ogni stabilimento. 4) Presso ogni stabilimento balneare e/o spiaggia attrezzata, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, provvisto di collegamento telefonico alla rete di pronto soccorso. Al suo interno deve essere custodito il materiale di primo soccorso come indicato dall’ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia. 5) Il concessionario/gestore di stabilimenti balneari nonché di qualsiasi struttura, ancorché formalmente elioterapica, da cui sia possibile accedere direttamente al mare, è tenuto ad organizzare ed assicurare, durante l’orario di balneazione, il servizio di salvataggio secondo le modalità stabilite con Ordinanza di Sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia. 6) I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalle competenti autorità, conforme e autorizzato secondo quanto disposto al riguardo dal Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione. 7) E’ vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l’assenza di persone nelle cabine. 8) L’eventuale posizionamento in ore diurne di piattaforme galleggianti prendisole, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere assentito dall’Ufficio Demanio Marittimo Comunale. 9) Esclusivamente nelle aree demaniali in concessione per stabilimenti balneari, è possibile svolgere manifestazioni sportive, ricreative e commerciali, giochi, spettacoli, etc. destinate ai clienti, che comportino l’installazione temporanea e di facile rimozione di strutture od impianti semplicemente poggiati sull’arenile, che tassativamente dovranno essere rimosse a fine stagione balneare. Lo svolgimento di serate di intrattenimento musicale/cabaret svolte nell’ambito delle aree demaniali in concessione, rientra tra le attività rumorose temporanee di cui all’art. 17 della L.R. n. 18/2001. I concessionari sono comunque tenuti a premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere ai soggetti cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall’avvio delle iniziative anzidette. Le attività di cui sopra dovranno svolgersi compatibilmente con le vigenti prescrizioni anti Covid19. 10) Ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di apparecchio telefonico pubblico, ovvero il concessionario dovrà, verificata la copertura del segnale, garantire e informare l’utenza della disponibilità pubblica di un proprio telefono mobile, per chiamate di emergenza (118 – emergenza Guardia Costiera 1530 – etc.). 11) I concessionari, o gestori, hanno l’obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l’accesso più prossimi, idonei all’utilizzo per le persone diversamente abili. 12) I concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate sono tenuti ad effettuare l’apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione non connesse direttamente con l’uso dell’attività balneare e dell’attività elioterapia (bar, ristoranti, etc.) con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune.

 

Requisiti igienico-sanitari minimi negli stabilimenti balneari e/o spiagge attrezzate

1) Le cabine e gli spogliatoi comuni e le attrezzature, gli arredi ed i locali in cui si svolge l’attività devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità. Tutta l’area dello stabilimento balneare o l’area destinata a spiaggia attrezzata a disposizione degli ospiti, compresi gli arenili, deve essere mantenuta in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità. La sabbia deve essere naturale e, se importata, dovrà essere accompagnata da certificato di provenienza, fermo restando che il ripascimento dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio Demanio Marittimo Comunale e dagli Uffici comunali e/o Enti sovraordinati ai sensi di ulteriori vincoli di legge. 2) I servizi igienici e le docce devono essere provvisti di adeguato ricambio d’aria naturale o meccanico, dotati di distributori di sapone, asciugami monouso o del tipo ad insufflazione d’aria e carta igienica. Le docce dovranno essere approvvigionate con acqua potabile ovvero nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla competente ASL per il rilascio del nulla osta sanitario. I servizi igienici e le docce dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione, pulizia e sanificazione tale da assicurarne la funzionalità durante l’orario di esercizio dello stabilimento balneare e/o della spiaggia attrezzata. A tale scopo dovranno essere utilizzati prodotti disinfettanti a base di cloro attivo o altri equivalenti. 3) I depositi dell’acqua potabile, qualora presenti, devono essere puliti e disinfettati prima dell’apertura delle attività: tale operazione deve essere debitamente certificata. Tutti i servizi (lavabi, docce, lavapiedi, etc.) devono essere approvvigionati con acqua potabile ovvero nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla competente ASL per il rilascio del N.O. sanitario. 4) Le piscine devono essere provviste di adeguato impianto di clorazione, filtrazione e ricircolo: l’ingresso deve avvenire tramite passaggi obbligati con doccia e/o lavapiedi. Il cloro residuo in vasca deve essere mantenuto a valori compresi tra 0,4 e 0,8 ppm.; con cadenza disposta dall’Ente preposto (ASL) dovrà essere rilevato ed annotato il tenore del cloro residuo libero in vasca. 5) E’ vietato effettuare operazioni di manutenzione e pulizia sulle imbarcazioni ed i natanti ormeggiati negli specchi d’acqua all’interno degli stabilimenti balneari.

 

Montaggio delle strutture balneari – Disciplina delle attività dì elioterapia non curativa.

Gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate, fermo restando l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l’apertura che per l’installazione delle opere stagionali e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti al di fuori della stagione balneare (normalmente compresa tra il 01/05 ed il 30/09) anche nel periodo antecedente il 1° maggio ed in quello successivo al 30 settembre per svolgimento dell’attività elioterapica, come meglio definito al successivo articolo.

 

Apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate al di fuori della stagione balneare.

Al di fuori della stagione balneare può essere consentito utilizzare le strutture balneari per fini esclusivamente elioterapici, nei periodi compresi tra il 1° e il 30 aprile e tra il 1° e il 30 ottobre, previa motivata istanza scritta all’Ufficio Demanio Marittimo Comunale con i requisiti e le condizioni previste dalla D.C.G. n. 219 del 31/10/2018. In tali periodi dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed essere esposta, all’ingresso ed all’interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue) “STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. Nel periodo di apertura per attività elioterapica gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall’art. 23 della legge 104/92 (“legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, etc. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, etc.). Fermo restando l’obbligo di acquisizione di eventuali autorizzazioni/nulla osta di carattere edilizio/urbanistico, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili devono essere concluse entro il 10 novembre. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate, sarà cura dei concessionari valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull’arenile, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l’eventuale presenza di utenti. Nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo- marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull’arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e gli stabilimenti e le spiagge attrezzate potranno essere chiuse al pubblico (comprese le attività secondarie annesse quali bar, ristorante, etc.). Il Concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune, in forma scritta e nel giorno stesso dell’evento, l’avvenuta chiusura.

 

Altri obblighi dei concessionari.

Le concessioni demaniali per l’utilizzo turistico balneare degli arenili sono rilasciate per tutta la durata dell’anno solare dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. I concessionari o i gestori sono pertanto tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni per tutto l’arco dell’anno: 1) Pulizia invernale degli arenili. I concessionari delle strutture balneari sono obbligati a garantire le pulizie degli arenili in concessione per l’intero arco dell’anno. Devono curare la perfetta manutenzione dell’area in concessione fino al battente dal mare e anche dello specchio acqueo prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell’asporto da parte degli operatori addetti. E’ vietato, come prescritto , incendiare rifiuti. 2) Fruibilità e pulizia dei varchi di accesso al mare. I concessionari delle strutture balneari interessate dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l’intero arco dell’anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio, rispondendo di eventuali responsabilità in caso di intralcio all’operato dei mezzi di soccorso.

 

Destagionalizzazione.

1) Ai sensi dell’art. 52 bis della Legge Regionale n. 13 del 06/08/2007 e del Regolamento regionale n. 19/2016 il Comune di Ladispoli ha facoltà di consentire l’utilizzo delle aree di demanio marittimo anche oltre la stagione balneare (cd. destagionalizzazione) per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, consentendo l’utilizzo delle aree demaniali marittime (conformemente all’atto concessorio) e il permanere di strutture di facile rimozione, nel rispetto della normativa di tutela del paesaggio, urbanistica ed edilizia vigente. 2) Al fine di definire i criteri e le modalità del rilascio delle autorizzazioni, i soggetti interessati possono avanzare istanza entro il 30 agosto contenente: a. elenco dei titoli abilitativi ed ogni altro atto di assenso previsto dalla normativa vigente in materia, ove la destagionalizzazione presupponga, diversamente dal titolo concessorio originale, il permanere sul demanio marittimo di strutture di facile rimozione, così come statuito dall’art. 52 bis comma 2 della L.R. 13/2007 e s.m.i.; b. calendario ed orari di apertura della struttura e servizi offerti nel periodo ottobre-aprile. 3) L’autorizzazione alla destagionalizzazione, per l’estensione dell’uso dell’area demaniale in concessione durante la stagione non balneare, potrà essere rilasciata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Regionale n. 19/2016 su specifica approvazione della Giunta Comunale entro il 30 settembre, previa integrazione degli oneri e contributi demaniali, se dovuti, nonché al formale impegno alla pulizia ordinaria e straordinaria sia delle aree demaniali marittime interessate sia di quelle limitrofe per un fronte mare di mt. 25 a destra e a sinistra dell’area in concessione.

 

Spiagge libere

1) Sulle spiagge libere è fatto divieto di assembramento ed è fatto obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1,00 mt. tra individui. 2) È fatto divieto di stazionamento e assembramento lungo gli accessi alla spiaggia e la battigia, oltre il tempo strettamente necessario allo spostamento. 3) È obbligatorio che le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraie, teli da mare ecc.), siano distanziate di almeno 1,5 mt. l’una dall’altra, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. 4) E’ obbligatorio che gli ombrelloni siano distanziati di almeno 4 mt. uno dall’altro; 5) Gli utilizzatori delle spiagge libere devono comunque rispettare le specifiche disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Disciplina del commercio su aree demaniali marittime

L’esercizio del commercio itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di regolare autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di commercio, previa comunicazione al Servizio Attività Produttive/Ufficio Demanio Marittimo Comunale. Il controllo dell’attività è demandato al Corpo di Polizia locale e/o alle altre Forze dell’Ordine. L’accesso alle aree demaniali marittime per l’esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire: a) esclusivamente nel periodo compreso tra il 29 maggio ed il 20 settembre; b) dalle ore 9,00 alle ore 19,00; c) esclusivamente a piedi e senza l’ausilio di mezzi sia meccanici che manuali; d) senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica; e) senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. L’esercizio del commercio di prodotti alimentari e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree demaniali devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di destinazione d’uso dei locali e/o dei manufatti utilizzati per lo svolgimento dell’attività commerciale, di sicurezza e, ove previsto, di prevenzione incendi.

 

Disposizioni finali

In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, sedi di società, colonie, depositi imbarcazioni, chioschi/bar, ecc.) deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, congiuntamente all’ordinanza emanata dall’Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l’apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

 

Osservanza del dispositivo – Pubblicità ed entrata in vigore

Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti da comportamenti illeciti, è passibile di essere punito, in via amministrativa e/o penale, ai sensi dell’art. 4 D.L. n. 19 del 25/03/2020 nonché degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo n, 152/2006 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La Polizia locale e le Forze dell’ordine operanti sul territorio sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga le precedenti ordinanze emanate dal Comune di Ladispoli e qualsiasi disposizione eventualmente incompatibile con il presente provvedimento. Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 per la violazione delle presenti norme è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace di Civitavecchia nei termini previsti dalla legge 689/1981. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna e sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune di Ladispoli, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, oltre che trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio. Della sua pubblicazione verrà data notizia alle autorità ed agli enti territorialmente competenti per fornire adeguata pubblicità e conoscenza della stessa.

 

Ricorso giurisdizionale ed amministrativo

A norma dell’articolo 3, comma 4 della L, 241/1990 e ss.mm.ii. si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

 

Segnalazione sinistri

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare al più vicino Ufficio Marittimo, per l’intervento dei mezzi di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili, ovvero agli Uffici del Comune competente per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità . Numeri telefonici utili in caso di richiesta di soccorso: EMERGENZA GUARDIA COSTIERA Numero Blu 1530 (numero gratuito per richiesta di soccorso) – CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA Tel. 0766/366401 – Fax 0766/366415 Sito web: http://www.guardiacostiera.it/civitavecchia e-mail:cpciv@mit.gov.it; Uffici Locali Marittimi Ladispoli Tel. 06/99220174 – Carabinieri 112 – Polizia 113 – Vigili del fuoco 115 – Guardia di finanza 117 – Soccorso sanitario 118

Redazione
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