giovedì, Aprile 25, 2024

Giustizia,  Valentina Guzzanti : “In evidenza con la pandemia le debolezze dell’intero sistema”

Il tema della giustizia è sempre molto complesso e delicato da affrontare ma è pur sempre un tema che tocca ogni singola persona. Per capire meglio come la pandemia ha influito sulla gestione della giustizia ordinaria e su quella tributaria abbiamo sentito il parere di un’esperta: l’Avvocato Valentina Guzzanti, avvocato cassazionista e partner dello studio Fantozzi & Associati. 
 D. Il 2020 sappiamo tutti che è stato un anno molto difficile e che la crisi ha toccato tutti i settori del nostro Paese. Qual’è la situazione della giustizia attualmente?
R. Il sistema della giustizia nell’anno 2020 ha messo in evidenza tutte le sue debolezze, che, a onore del vero, sono ben note, ma che sotto pressione sono esplose. La pandemia ha messo a dura prova non solo il processo, in ogni sua forma e articolazione, ma l’intero sistema giudiziario.  La macchina della giustizia si è letteralmente fermata di fronte al mondo stravolto dal Covid-19, e non accenna neppure minimamente a ripartire. In pratica, il 2020 è stato un anno “bianco” – per non dire nero – per la giustizia, e credo che così sarà il prossimo biennio.
D. Parlando di giustizia tributaria in cui il contribuente fronteggia lo Stato, ritiene che il diritto di difesa sia a rischio?
R. Il sistema della giustizia tributaria con questa gravissima battuta d’arresto è decisamente peggiorato, e la garanzia della effettività della tutela giurisdizionale, il diritto di difesa e il giusto processo, che trovano fonte nella Costituzione rispettivamente, negli articoli 113, 24 e 111, appaiono sempre più compromessi. Per non parlare del rispetto del principio del contraddittorio e della oralità del processo. Da circa un anno non si celebrano udienze “in presenza”, ma, in realtà, neppure a distanza, come invece è previsto dall’art. 27 del Decreto Ristori (in vigore dalla fine di ottobre), che non solo è inattuato, ma è inattuabile per mancanza di dotazioni tecniche (cioè degli strumenti per il collegamento da remoto), come peraltro hanno osservato diversi Presidenti delle Commissioni Tributarie. Si procede, quindi, solo con rinvii a nuovo ruolo, con buona pace della necessità di tutelare la parte debole del rapporto tributario, cioè il contribuente.
D. In questa situazione ritiene che la posizione del contribuente possa subìre conseguenze pregiudizievoli? 
R. Sì, non c’è dubbio. Non si deve dimenticare che il processo tributario è un processo di impugnazione-merito, ciò significa che il contribuente è “sollecitato” dal Fisco con la notifica di un atto rispetto al quale deve difendersi, pena la definitività della pretesa ivi recata ancorchè – potenzialmente – errata. Ciò significa che se il contribuente non impugna l’atto che ha ricevuto dinanzi a un giudice (quello tributario), in automatico diventa definitivo unitamente alla pretesa che reca, per cui, in pratica, il Fisco ha ragione. Il giudice, pertanto, è l’unico che può effettivamente aiutare il contribuente a ottenere giustizia, verificando la  legittimità dell’operato dell’Amministrazione Finanziaria.Ma allo stato attuale, ancor più di prima, la tutela non è garantita, e neppure è assicurata quella cautelare,  perché nonostante esistano gli strumenti, e la legge sia chiara sul punto, i provvedimenti di sospensione di esecutività degli atti e/o delle sentenze non vengono adottati.
 D. Il Decreto Ristori contiene una norma specifica per il processo tributario. Ritiene che questa previsione sia efficace?
In realtà, l’art. 27 del Decreto Ristori non ha offerto alcun supporto al processo tributario, come ho detto in precedenza la buona idea delle udienze da remoto è inattuabile per carenza di mezzi tecnici, e per di più è una norma che rischia di stravolgere improvvisamente e senza una – necessaria – fase transitoria questo processo, imponendo regole e strumenti estranei alla sua fisiologia, come, a esempio, le note di trattazione scritta e la comparsa conclusionale.  Atti, questi, che se nel processo civile, lungo, articolato e scandito da tante udienze, possono funzionare per costruire il percorso processuale, nel processo tributario – solo teoricamente – snello, alterano, rischiando persino di stravolgerla, la sua struttura. E non apportano alcun beneficio all’obiettivo al conseguimento della giustizia.
D. Ci sono interventi che lei ritiene possano essere utili per migliorare questa situazione?
A mio parere, in primo luogo, occorre applicare – finalmente – le norme che garantiscono la tutela cautelare, non essendo più rinviabile il momento della attuazione di questa forma di “protezione” che, sebbene nota e, come ho detto in precedenza, codificata, è da anni inattuata. Del resto, di fronte ad atti immediatamente esecutivi come quelli tributari, questa tutela rappresenta l’unica “forma di aiuto” che il giudice può – immediatamente – offrire al contribuente, per evitare che il Fisco possa procedere con azioni cautelari (ipoteca o fermo amministrativo) ed esecutive (pignoramento presso terzi) a tutela del proprio credito. A ciò si aggiunge il fatto che occorre ripristinare l’oralita’ delle discussioni e la realita’ delle stesse, dismettendo la – oramai nota – abitudine di disincentivare i difensori a discutere le controversie. Occorre disciplinare il giudizio in maniera più strutturata sul piano delle prove e della corretta attuazione del correlato onere, aprendo, nei limiti del possibile e della compatibilità con i principi costituzionali, a un sistema probatorio più ampio e garantista più vicino a quello penale. E, da ultimo, ma non certamente per importanza, sarebbe ora di istituire giudici togati tributari, superando l’imbarazzo di avere un sistema giudiziario nel quale i giudici tributari e l’Amministrazione Finanziaria, naturale controparte del contribuente, dipendono dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con buona pace del parametro della imparzialità, che si insegna nei libri di diritto.
C.V.
Redazione
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