sabato, Aprile 20, 2024

Caso di aviaria a Ostia, parla Zingaretti: “Zona di protezione con raggio di 3 chilometri dall’allevamento sede di focolaio”

Dopo l’accertamento di un caso di aviaria in un allevamento a Ostia antica la Regione Lazio ha disposto, con un’ordinanza firmata dal presidente Nicola Zingaretti, una “zona di protezione con raggio di 3 chilometri dall’allevamento sede di focolaio e una zona di sorveglianza con un raggio di 10 chilometri”. Interessati dall’ordinanza circa 35 piccoli allevamenti. “Non bisogna preoccuparsi per quanto riguarda il consumo di prodotti – ha dichiarato a La Repubblica il direttore dell’Istituto Zooprofilattico di Roma, Ugo La Marta -. Sia la carne che le uova sono sicure, l’aviaria non è un problema di sicurezza alimentare, sebbene sia importante la cottura per il rischio legato ad altri patogeni, come la salmonella. Finora abbiamo avuto solo episodi di contagio da animale a uomo, mai da uomo a uomo – ha sottolineato -, ma parliamo di un virus altamente instabile, che potrebbe mutare e fare il salto. D’altronde la storia delle pandemie ce lo insegna. Non solo il Covid, anche la Spagnola ha avuto probabile origine animale”. Il focolaio di aviaria è emerso da controlli effettuati per una mortalità anomala nell’allevamento avicolo non commerciale. Dai campioni di volatili è stato rilevato un caso di virus ed è stata subito disposta l’ordinanza regionale. In particolare sono state istituite una zona di protezione con raggio di 3 chilometri dall’allevamento del focolaio di influenza e una zona di sorveglianza con un raggio di 10 chilometri. Tutti gli allevamenti dovranno essere verificati, ma sono state distinte le misure da applicare nelle due zone. In particolare non sono ammessi senza l’autorizzazione del veterinario l’ingresso e l’uscita da un’azienda di pollame, altri volatili in cattività o altri mammiferi domestici. Chiunque entri o esca da un allevamento deve rispettare opportune misure di biosicurezza, tutte le carcasse dei volatili morti sono distrutte immediatamente, i veicoli e le attrezzature utilizzate per trasportare pollame vengono sottoposti a procedure di disinfestazione, così come tutti i veicoli utilizzate dal personale o da altre persone. Sono vietati il trasporto di carne di pollame, la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, e l’introduzione e l’immissione di selvaggina. Sono vietate fiere di pollame e altri volatili. Tutte le misure restano in vigore per almeno 21 giorni dopo l’esecuzione della disinfestazione del focolaio.
Redazione
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