“Quella lettera scritta da Tiziano Renzi al figlio è lo sfogo di un padre che francamente doveva restare chiuso nei cassetti, e non certo per occultarla, ma perché non ha alcuna finalità. Concordo con quanto dicono Calenda e Bellanova. A mio avviso viola l’articolo 15 della Costituzione”. A dirlo è il Presidente della Camera penale di Palermo Fabio Ferrara, commentando le polemiche sulla pubblicazione della lettera scritta nel 2017 da Renzi senior al figlio Matteo. Renzi all’epoca era segretario del Pd e oggi leader di Italia Viva. La lettera è agli atti del processo in corso davanti al tribunale di Firenze che vede imputati, in concorso, oltre al padre dell’ex presidente del Consiglio, la madre, Laura Bovoli, e altre 13 persone, per fatture fale e bancarotta. “Quello che mi chiedo – prosegue Fabio Ferrara- è perché il pubblico ministero fa un atto del genere? Probabilmente per creare una conflittualità all’interno del processo che è, però, deflagrante”. “Ormai è un atto pubblico – dice Ferrara – dunque, sui giornali ci può andare, da questo punto di vista non ci sono grandi obiezioni. Ma il problema è che bisogna vedere se questa lettera ha una rilevanza probatoria nel processo. Certo, è una mossa che potrebbe porre una sorta di conflitto tra padre e figlio, perché è il padre che scrive quelle parole, che si lamenta, parlando di ‘Banda Bassotti’ in riferimento ad alcuni deputati. Acquisendo il documento, probabilmente, questa è una mia ipotesi, i soggetti protagonisti di quella lettera, diretti e indiretti, potrebbero essere chiamati a deporre su quei fatti. Se il padre conferma quanto scritto nella lettera, ad esempio”. E ribadisce: “Potrebbe essere lo sfogo di un padre in un momento particolare della sua vita. Crea una sorta di conflitto familiare che certamente non è piacevole”. “Sotto l’altro profilo – prosegue Ferrara – a mio avviso indubbiamente è una violazione dell’articolo 15 della Costituzione”. L’articolo 15 della Carta recita: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”. “Peraltro – aggiunge Ferrara – non se ne capisce neppure la rilevanza in quel processo”.