giovedì, Maggio 15, 2025

Agenzia delle Entrate, rottamazione-quater 2023: si allunga la tregua fiscale

Novità in tema di rottamazione fiscale. Gli enti locali potranno fare domanda per la rottamazione-quater con lo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro sanabili in un’unica soluzione oppure in forma rateale senza applicazione di sanzioni o interessi. Entro il 29 luglio Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni avranno la facoltà di stabilire le rate e le modalità di comunicazione degli importi dovuti dai contribuenti tramite la riscossione diretta o tramite l’affidamento a soggetti iscritti all’apposito albo. Novità importanti riguardano la rottamazione-quater con il rinvio al 30 settembre della domanda per il pagamento delle cartelle esattoriali e dei relativi termini di pagamento per i contribuenti residenti nei comuni alluvionati di Emilia-Romagna, Marche e Toscana. A partire da gennaio 2024, per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata col pagamento di rate mensili di importo uguale per un massimo di 51, viene introdotta la possibilità di versare la rata entro l’ultimo giorno del mese, escluso dicembre dove la scadenza resta al 20 del mese. Come già previsto dal Dl Bollette slittano alcune importanti scadenze fiscali come il termine al 31 ottobre per il versamento, totale o parziale, della sanatoria da irregolarità formali. Il Dl Bollette aveva rinviato anche tutti i termini per la definizione delle controversie tributarie posticipando al 30 settembre 2023 sia il termine per la trasmissione della domanda di definizione che quello di pagamento totale o parziale. Slitta inoltre al 30 settembre la scadenza per la procedura di correzione per violazioni sulle dichiarazioni presentate dal contribuente nel periodo d’imposta al 31 dicembre 2021 e precedenti. Esclusi per il momento dalla proroga i casi di violazioni rilevate con avviso bonario. La legge estende al prossimo 30 settembre le pratiche di conciliazione e rinuncia in Cassazione. Al perfezionamenro potranno aderire i soggetti coinvolti in controversie di tipo impositivo pendenti in primo o in secondo grado in cui siano coinvolti con l’Agenzia delle Entrate.

Articoli correlati

Ultimi articoli