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sabato, Luglio 27, 2024

Ardea, recinta la duna del Comune “per non far scappare le pecore”: condannato

Quella recinzione sul terreno – in realtà una duna sabbiosa – di proprietà del Comune di Ardea deve essere rimossa. Lo ha deciso il tribunale amministrativo regionale, che ha condannato un uomo a rimuovere la rete metallica messa su un terreno inedificabile, in parte di proprietà del Comune e in parte di un’altra società, tra viale Marino, lungomare dei Troiani e Litoranea. Un terreno gravato da vincoli di usi civici privati e da vincoli paesaggistici, trovandosi a ridosso di una zona archeologica e soprattutto di uno dei pochi pezzi rimasti ad Ardea di macchia mediterranea. «Il terreno è recintato, anche al fine di impedire che le pecore possano fuoriuscirne», ha sostenuto la persona che è stata citata in tribunale dal Comune. E comunque «tali terreni sono tutti recintati da tempo immemorabile» e «l’opera asseritamente abusiva era preesistente e non era stata realizzata dal ricorrente, che si era limitato a fare delle riparazioni». E poi, in fondo, secondo il ricorrente «sono esenti dal regime del permesso di costruire le recinzioni che non configurino un’opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione, quale una recinzione in rete metallica, sorretta da paletti in ferro o in legno e senza muretto di sostegno». L’ordinanza con cui il Comune ha ordinato la rimozione della recinzione risale al 2017. In questi sette anni ci sono state numerose altre vicende giudiziarie perché naturalmente la questione è molto più complessa e si inserisce ad esempio una azione di usucapione, una in cui una società rivendica la proprietà di parte del trreno. Insomma nulla di nuovo per Ardea. Sta di fatto che il Tribunale ha stabilito che quella recinzione deve sparire. «Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici (…) provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi», si legge nella sentenza.

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