venerdì, Maggio 9, 2025

Tempo di bilanci anche per gli ETS

Si infittiscono le maglie dei parametri di bilancio degli ETS, tra limiti dimensionali, attIvità commerciali ed acquisto della personalità giuridica. L’articolo 13 del CTS (D.lgs.n.117/2017), recentemente riformato, prevede in capo agli Enti del Terzo Settore (ETS) l’espresso obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. L’articolo in esame distingue gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale da quelli più propriamente detti “enti non commerciali”. I primi, gli Enti commerciali, devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, invece, i secondi, gli Enti non commerciali, debbono redigere il bilancio in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia limitatamente al rendiconto “supersemplificato”. Nel presente articolo si tratterà unicamente di aspetti relativi ai bilanci degli ETS non commerciali. All’interno della categoria degli ETS non commerciali la norma, accanto alla regola generale di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e corredato dalla relazione di missione, prevede alcune semplificazioni in funzione sia dei parametri di bilancio sia se dotati o meno di personalità giuridica. Tali limiti sono stati recentemente rivisti dalla Legge n.104/2024, che è intervenuta su temi concernenti la disciplina contabile e sugli effetti derivanti dalle citate modifiche normative sugli incarichi di controllo e revisione legale dei conti e la revisione degli statuti. Nello specifico, gli interventi modificatovi riguardano: l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica; gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui; l’utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali; l’adeguamento dei limito dimensionali in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti nonchè gli effetti sugli incarichi in essere; la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi. Sintetizzando estremamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce, in materia di adempimenti contabili degli ETS, che la facoltà del ricorso al rendiconto per cassa, originariamente riconosciuta dal comma 2 agli ETS aventi entrate inferiori ad e 220.000,00, conosce da un lato l’innalzamento del limite dimensionale ad e 300.000,00 e dall’altro il restringimento della platea dei destinatari ai soli ETS privi di personalità giuridica. Gli Enti di più modeste dimensioni, con entrate inferiori ad euro 60.000, potranno redigere un modello ancora più semplificato che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata, approntato su un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa; ma gli Enti dotati di personalità giuridica, al superamento del predetto limite di euro 60.000, saranno obbligati a redigere il bilancio nella forma ”ordinaria”. In ragione dell’impraticabilità o, comunque dell’estrema onerosità gestionale del passaggio da un regime contabile all’altro in pendenza di esercizio, i nuovi limiti dimensionali troveranno applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 104/2024. Pertanto, agli ETS il cui esercizio finanziario coincide con l’anno solare, la nuova disciplina si applicherà a partire dal bilancio relativo all’anno 2025, tenendo in considerazione il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell’esercizio 2024. Gli ETS che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare saranno tenuti ad applicare, per la redazione dei bilanci relativi all’esercizio sociale 2024, le disposizioni previgenti alle modifiche introdotte dalla Legge n.104/2024.

Riepilogando, in detta ipotesi, gli ETS non commerciali saranno tenuti:

– a redigere il bilancio comprensivo dello Stato patrimoniale, secondo il Mod. A, il rendiconto gestionale, secondo il Mod. B, e la relazione di missione, secondo il Mod. C, in conformità del principio contabile OIC 35;

– a redigere, in via facoltativa, per gli Enti aventi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00, il Rendiconto per cassa, secondo il Mod. D.

fare attenzione che il rendiconto per cassa ha principi di redazione difformi dal rendiconto gestionale. Il primo, il rendiconto per cassa, evidenzia l’andamento dei flussi monetari dell’esercizio (entrate/uscite), il secondo, il rendiconto gestionale, rileva, invece, oneri e proventi della gestione economica di periodo. La semplificazione consente di omettere la redazione dello Stato Patrimoniale e della relazione di missione, redigendo un bilancio che rileva incassi e pagamenti. Per quanto concerne il calcolo del parametro, il documento di ricerca redatto dal Consiglio Nazionale, Commissione di studio CNDCEC “ETS Enti del Terzo Settore”, ha ritenuto che, la verifica del superamento o meno del limite dei 220.000 euro debba avvenire considerando il totale entrate della gestione (sezioni A+B+C+D+E) del rendiconto per cassa, con esclusione delle entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi, quali ad esempio la cessione di beni strumentali o l’introito derivante dall’accensione di un finanziamento bancario. Una volta redatto ed approvato il bilancio sociale, secondo le modalità stabilite oltre che dalle norme vigenti in materia anche dalle disposizioni contenute negli statuti e/o nei regolamento di contabilità adottato, il bilancio, corredato dei rendiconti delle raccolte fondi, se tenutesi, del bilancio sociale, se ne sussistono gli obblighi di legge, dovrà essere depositato al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

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