domenica, Agosto 24, 2025

Prevenzione incendi: le regole da rispettare

È in vigore fino al 30 ottobre 2025 l’ordinanza num. 74 relativa a misure straordinarie di prevenzione degli incendi boschivi e delle ondate di calore che unifica le strategie di prevenzione rischio incendi e mitigazione effetti delle ondate di calore. Roma Capitale ricorda che nel provvedimento sono previsti i divieti di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria; i divieti di accendere fuochi per bruciare sterpaglie e residui di vegetazione provenienti da pascoli, prati, colture arboree e terreni abbandonati; i divieti di usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, motori e fornelli o inceneritori che producano braci; i divieti di compiere altre operazioni che possono creare pericolo di incendio. Previste anche prescrizioni per enti e privati possessori di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti. Di seguito, tutti i dettagli. Prevenzione incendi: obblighi e divieti Sul versante degli obblighi e dei divieti, nell’Ordinanza 2025 sono stati rimodellati ed ampliati alcuni vincoli: Il perimetro delle aree verdi deve avere sempre una “precesa” (una zona completamente sterrata, libera da vegetazione a valere anche come strada taglia fuoco o per la circolazione dei mezzi antincendio con attitudine fuoristrada) larga almeno 10 metri (lo scorso anno la larghezza era di 5 metri). Ogni area a verde (ad eccezione delle colture agricole che seguono il ciclo vegetazionale di raccolto) deve avere un’altezza della vegetazione non superiore a 50 centimetri. Mantenere bassa l’altezza assolve anche alla funzione di “prevenire” quei gesti criminali che offendono l’ambiente ed il territorio. Per gli appezzamenti di terreno estesi oltre 5.000 mq, c’è anche l’obbligo di realizzare – da confine a confine secondo il lato più corto – strade tagliafuoco di larghezza di 10 metri, ogni cento metri. In questo modo, la propagazione degli incendi si contiene ed i mezzi di spegnimento incendi possono operare in condizione di migliore sicurezza. Gli Enti gestori di linee e cabine elettriche devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive, nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 20 metri. Gli enti preposti alla tutela e salvaguardia di aree protette e riserve naturali statali o regionali sono chiamati a disporre misure organizzative per intensificare la presenza di guardiaparco, attivando un’adeguata attività di presidio, controllo e sanzionamento. Inoltre, possono porre disposizioni di prevenzione incendi più restrittive o definire – con proprio provvedimento – le modifiche alle misure di prevenzione incendi poste dall’ordinanza, in relazione all’esigenze determinate dalla legislazione nazionale e regionale per la salvaguardia degli ambienti naturalistici. In caso di adozione delle misure modificative o modali, le stesse dovranno essere rese pubbliche e note ai proprietari e gestori. Accanto alla prevenzione degli incendi, Roma Capitale ricorda che l’ordinanza affronta anche il tema delle ondate di calore, prevedendo l’attivazione di misure straordinarie nei giorni classificati dal Ministero della Salute come “Livello 3 – Ondata di calore”. In tali circostanze vengono allestite aree climatizzate di accoglienza, i cosiddetti “safe space”, per offrire sollievo alle persone più fragili e a chi vive in condizioni di disagio. Saranno inoltre potenziati i servizi di assistenza e accoglienza, anche con deroghe temporanee alle normative ordinarie, per garantire una risposta rapida ed efficace. Per assicurare l’efficacia delle misure previste, l’ordinanza rafforza il coordinamento tra le strutture capitoline: i Municipi, la Polizia Locale, il Dipartimento Protezione Civile e il Dipartimento Tutela Ambientale lavorano in sinergia per il controllo del territorio, anche attraverso l’impiego di droni e sistemi di videosorveglianza nelle aree più a rischio.

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