sabato, Novembre 8, 2025

Spese compensate per “soccombenza reciproca”

Secondo i giudici gli uffici comunali hanno erroneamente applicato le tariffe attuali per determinare oblazioni e oneri, quando invece la legge impone di riferirsi ai valori vigenti al momento della presentazione della domanda di condono. Una svista che ha portato a un aggravio ingiustificato per i cittadini, i quali – difesi dall’avvocato Mario Faramondi – hanno ottenuto l’annullamento parziale del provvedimento. Il TAR ha chiarito che l’oblazione non era dovuta, poiché già pagata all’epoca, mentre gli oneri concessori dovranno essere ricalcolati con le tariffe del 1986. Spetta ora al Comune di Ardea procedere a una nuova determinazione degli importi, seguendo i criteri fissati nella sentenza. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla documentazione integrativa richiesta dall’amministrazione, è stato invece respinto, confermando la correttezza dell’operato comunale sotto questo profilo. Sul fronte delle spese legali, il Tribunale ha deciso di compensarle integralmente, richiamando la “soccombenza reciproca” e sottolineando la presenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, che ha reso la decisione tutt’altro che scontata. La sentenza, pur non rappresentando una vittoria totale per i ricorrenti, sancisce un principio importante: non è possibile far gravare sui cittadini i ritardi della pubblica amministrazione, applicando tariffe aggiornate a pratiche rimaste ferme per decenni. Un precedente che potrebbe avere ripercussioni anche su altre pratiche di condono pendenti, non solo ad Ardea ma in molti Comuni italiani.


Articoli correlati

Ultimi articoli