Il concessionario aveva impugnato tutti i provvedimenti, sostenendo che le strutture realizzate sull’area in concessione non dovessero essere considerate pertinenze demaniali e che le richieste avanzate a distanza di anni fossero illegittime, eccependo in alcuni casi la prescrizione. Dopo un iter giudiziario complesso, passato anche dal Consiglio di Stato, il Tar Lazio ha confermato la legittimità delle richieste del Comune per le annualità dal 2011 in poi. I giudici hanno stabilito che alla scadenza di una concessione demaniale, le opere non amovibili realizzate dal concessionario passano automaticamente allo Stato, anche in caso di rinnovo della concessione, allineandosi alla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea e confermando l’assenza di contrasto con il diritto comunitario. C’è però un limite: il Tar ha accolto parzialmente il ricorso del concessionario, annullando le richieste di conguaglio relative agli anni dal 2007 al 2010, considerate prescritte perché avanzate oltre il termine quinquennale previsto dalla normativa. In definitiva, il concessionario dovrà ora fare i conti con richieste che superano i 60mila euro per le annualità più recenti, mentre il Comune non potrà recuperare le somme più datate. La sentenza segna un punto di riferimento importante per il mondo dei balneari, chiarendo i criteri di calcolo dei canoni e la proprietà delle strutture sulle aree demaniali.






