Nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione, l’imprenditore agricolo aveva sostenuto che gli sfalci e le ramaglie rinvenuti all’interno del fondo fossero destinati alla produzione di compost da impiegare nelle coltivazioni della propria azienda, evidenziando inoltre come una parte del materiale vegetale venisse regolarmente conferita in un centro autorizzato di Aprilia. A sostegno della propria tesi, la difesa aveva richiamato norme nazionali e direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti agricoli non pericolosi, ritenendo che la condotta contestata non potesse integrare gli estremi di una discarica abusiva. I giudici di legittimità hanno tuttavia respinto integralmente tali argomentazioni, giudicandole prive di fondamento. Secondo la Cassazione, gli elementi raccolti in fase investigativa e valutati dal Tribunale di Roma sono sufficienti a giustificare il sequestro preventivo, confermando che le modalità di accumulo e gestione dei materiali non risultavano compatibili con un corretto utilizzo agricolo né con le normative ambientali richiamate dalla difesa. Di conseguenza, resta ferma l’ipotesi di una gestione illecita dei rifiuti, in attesa degli ulteriori sviluppi del procedimento.






