Secondo quanto evidenziato nelle motivazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto l’operato del Tribunale di Roma, che aveva accertato come i materiali vegetali fossero sistematicamente depositati, triturati e successivamente sparsi sul terreno senza alcuna concreta prospettiva di riutilizzo agronomico. Una gestione che, secondo i giudici, ha prodotto un evidente e progressivo degrado dell’area agricola sottoposta a vincolo. La condotta è stata qualificata come continuativa e organizzata, caratterizzata dall’impiego di mezzi meccanici e di personale dedicato, elementi ritenuti sufficienti per configurare la presenza di una discarica abusiva e non una semplice attività di recupero di scarti agricoli. Da qui la conferma della legittimità del sequestro preventivo disposto sull’area. I giudici di legittimità hanno inoltre confermato il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto e la gestione dei rifiuti, considerati strumenti direttamente funzionali alla realizzazione del reato contestato. Alla luce dell’inammissibilità del ricorso, l’imprenditore è stato infine condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, quale sanzione accessoria prevista dalla legge.






