Torna alla ribalta una vicenda giudiziaria di Ardea che affonda le radici ormai dieci anni fa. I fatti risalgono al 17 luglio 2013, quando un uomo, allora sottoposto a misura restrittiva, si sarebbe allontanato arbitrariamente dal luogo di detenzione domiciliare nel comune di Ardea, configurando il reato di evasione previsto dall’articolo 385 del codice penale.Per questo episodio, il Tribunale di Velletri emise la sentenza di condanna il 28 marzo 2017, diventata irrevocabile il 13 settembre dello stesso anno. La condanna, però, ha continuato a generare dubbi e controversie sulla regolarità delle notifiche e sul diritto alla difesa dell’imputato. Nel 2024 la difesa aveva presentato istanza di rescissione del giudicato, sostenendo che l’imputato non avesse mai avuto effettiva conoscenza del processo celebrato a suo carico. Secondo quanto dedotto, infatti, né l’uomo né il suo difensore di fiducia avrebbero ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, compromettendo così le garanzie fondamentali del giusto processo. La Corte di Cassazione ha ora accolto il ricorso, annullando con rinvio l’ordinanza della Corte d’appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione. I giudici di legittimità hanno sottolineato il vizio procedurale nella valutazione dell’istanza, ritenendo necessario un nuovo esame da parte della Corte territoriale. La decisione non entra nel merito della responsabilità penale, ma riapre la vicenda e riafferma l’importanza delle garanzie processuali, in particolare per i reati con condanna irrevocabile “a insaputa” dell’imputato. La Corte d’appello di Roma dovrà ora valutare nuovamente la posizione dell’uomo e verificare se la condanna per evasione sia stata emessa nel rispetto delle regole previste dalla legge.






