Un altro elemento ritenuto decisivo dai giudici riguarda la tracciabilità dei pagamenti. Gli assegni prodotti dalla contribuente residente ad Ardea non riportavano infatti una causale chiara e, in molti casi, non consentivano nemmeno di individuare con precisione l’emittente. Secondo il tribunale, proprio questa mancanza impedisce di collegare quei versamenti all’operazione immobiliare indicata dalla ricorrente per giustificare le movimentazioni contestate dall’Agenzia delle Entrate.Nella sentenza si osserva che i documenti presentati contengono “elenchi di assegni senza indicazione della causale” oppure copie di titoli di pagamento “privi di elementi idonei a dimostrare la riconducibilità all’operazione indicata”. Di conseguenza, non è stato possibile stabilire con certezza che le somme fossero effettivamente legate alla vendita dell’immobile richiamata dalla contribuente. Il tribunale ha inoltre evidenziato un ulteriore aspetto emerso nel corso dell’istruttoria. Alcuni bonifici provenienti dall’estero, per un importo complessivo di circa 2.800 euro, sono stati riconosciuti dalla stessa contribuente come pagamenti relativi all’affitto di un immobile. Si tratta quindi di redditi da locazione che non risultavano dichiarati al Fisco. Un elemento che, secondo i giudici, conferma ulteriormente la correttezza dell’accertamento fiscale effettuato dall’amministrazione finanziaria.






