venerdì, Aprile 17, 2026

Nessun “diritto” a pagare meno col passare del tempo

Nel contenzioso tra il Comune di Ardea e alcuni cittadini legato a una domanda di condono edilizio presentata negli anni Ottanta, il Consiglio di Stato ha affrontato anche il tema del lungo tempo trascorso tra la richiesta e la definizione del procedimento, un arco temporale durato decenni. I proprietari avevano infatti evidenziato come la durata straordinariamente lunga dell’istruttoria non potesse tradursi in un aggravio economico a loro carico. Secondo questa impostazione, i ritardi dell’amministrazione avrebbero dovuto incidere anche sui criteri di calcolo degli oneri, evitando che il passare degli anni comportasse un aumento delle somme dovute. I giudici amministrativi hanno però escluso questa interpretazione, chiarendo un principio netto: il semplice decorso del tempo non può generare condizioni più favorevoli per chi ha realizzato un abuso edilizio. Nella sentenza si legge infatti che “il trascorrere del tempo non può trasformare in lecito ciò che nasce come illecito”, ribadendo così la natura sostanziale e non sanabile automaticamente dell’abuso edilizio. In questo quadro, il Consiglio di Stato ha precisato che chi ha realizzato un’opera abusiva non può beneficiare dei ritardi dell’amministrazione per ottenere una riduzione dei costi di regolarizzazione, né può invocare il tempo trascorso come elemento utile a modificare il regime economico della sanatoria. La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. I giudici hanno infatti richiamato il principio secondo cui il riferimento temporale corretto per il calcolo degli oneri è quello della fase di rilascio della sanatoria, e non quello della presentazione della domanda originaria. Una scelta ritenuta coerente con la funzione stessa degli oneri concessori, destinati a coprire i costi delle opere di urbanizzazione, che nel tempo tendono fisiologicamente ad aumentare. Secondo il Collegio, tale criterio consente di tutelare in modo più efficace l’interesse pubblico, garantendo che il contributo dei privati sia commisurato all’impatto reale e attuale sul territorio al momento in cui l’immobile viene reso legittimo. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune di Ardea sul punto decisivo, riformando la sentenza del TAR e respingendo le richieste dei cittadini. Una decisione che consolida l’orientamento più recente in materia di condono edilizio e rafforza il principio di attualità nella determinazione degli oneri urbanistici.

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