domenica, Luglio 19, 2026

Cucchi, condanne per falso e depistaggio durante il processo: “Finalità depistante la verità”

“I plurimi processi celebrati per la vicenda di Stefano Cucchi hanno disvelato prima ancora che singole condotte delittuose una mentalità tanto radicata quanto rudimentale che ha ostato alla stigmatizzazione pura e semplice di indicibili fatti di violenza, posti in essere nei confronti di un soggetto vulnerabile, con la pretesa di legittimare condotte delittuose finalizzate a negare quelle violenze, evidentemente permanendo il disvalore delle une e delle altre offuscato da soggettive convinzioni, prima ancora che da malinteso spirito di corpo”. E’ quanto scrive il giudice monocratico di Roma Carmela Foresta nella sentenza con cui il 16 luglio dello scorso anno ha condannato due carabinieri accusati di falso e depistaggio per le testimonianze rese nel corso del procedimento Cucchi-ter. Secondo l’accusa, con le loro dichiarazioni hanno ostacolato la ricostruzione dei fatti durante il processo relativo ai depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini. In particolare, il giudice con la sentenza aveva condannato il maresciallo Giuseppe Perri a tre anni e sei mesi e a 4 anni Prospero Fortunato, all’epoca capitano e comandante della sezione infortunistica e polizia giudiziaria presso il nucleo Radio Mobile di Roma, che aveva optato per il rito abbreviato. Era stato invece assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” Maurizio Bertolino, all’epoca dei fatti maresciallo presso la stazione di Tor Sapienza. Le accuse contestate dal pm Giovanni Musarò, a seconda delle posizioni, sono di depistaggio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Per il giudice, Perri avrebbe mentito in merito ai fatti a carico del carabiniere Luca De Cianni, condannato in via definitiva in Cassazione a 2 anni e mezzo, il quale nel 2018 aveva redatto una falsa annotazione di servizio in cui accusava il collega Riccardo Casamassima di aver chiesto soldi in cambio del racconto della verità sul pestaggio del fratello. “I mesi di settembre-ottobre 2018 erano stati particolarmente impegnativi per l’Arma dei Carabinieri rispetto ad una vicenda giudiziaria che benché avrebbe dovuto riguardare soltanto tre militari infedeli, di fatto aveva coinvolto alti Ufficiali che avevano volontariamente deciso di alterare il corso della storia” sottolinea il giudice nelle motivazioni di 212 pagine depositate ieri. “L’analisi del contenuto obiettivo di quella nota infedele, le modalità con le quali la stessa è stata confezionata, secondo l’incongruo racconto degli stessi protagonisti del fatto – si legge – consentono di metterne in luce l’univoca finalità: si trattava di un atto che creava realtà inesistenti al solo fine di attutire l’impatto dirompente che le dichiarazioni di Raffaele Tedesco, da un lato, e quelle di Colombo Labriola, dall’altro, avrebbero certamente sortito sugli esiti processuali in corso. In definitiva, una finalità depistante la verità dei fatti oggetto di processo e procedimento in corso”. Per il giudice, “deve quindi concludersi che il delitto contestato a Perri deve ritenersi integrato e provato in tutti gli elementi costitutivi avendo avuto il mendacio dallo stesso realizzato sicura idoneità ingannatoria per l’accertamento dei fatti a carico di De Cianni, all’occultamento dei quali era invece finalizzato”.

 

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