I cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell’accedere al beneficio dell’assegno per il nucleo familiare, anche se alcuni congiunti risiedono temporaneamente nel paese di origine. Lo sottolinea la Consulta, precisando che la parità di trattamento fra i destinatari di questa provvidenza è garantita dai giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo “architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi”.