Un progetto ambizioso, ma destinato a infrangersi contro il muro della normativa urbanistica e dei vincoli paesaggistici. È quanto accaduto ad un ristorante con annesso stabilimento balneare affacciato direttamente sul litorale di Anzio, il cui tentativo di ottenere dal Comune l’autorizzazione a sopraelevare la propria struttura è sfociato in un braccio di ferro legale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Secondo i proprietari dell’attività, l’intervento edilizio — che prevedeva l’aggiunta di un ulteriore piano destinato a ospitare una piccola struttura ricettiva extra alberghiera — era pienamente compatibile con la destinazione edificatoria originaria dell’area. Ma il Comune ha espresso parere negativo, evidenziando la presenza di vincoli paesaggistici e la non conformità al piano regolatore vigente. Da qui il ricorso al TAR, con la speranza di ribaltare la decisione dell’amministrazione. Una speranza disattesa: i giudici amministrativi hanno dato ragione al Comune, riconoscendo la legittimità del diniego e confermando che la tutela del paesaggio e l’equilibrio della pianificazione territoriale prevalgono sull’iniziativa privata, anche laddove vi siano preesistenti diritti edificatori. La sentenza, dai toni netti ma improntata alla cautela, ha evitato di rendere pubblici i dettagli identificativi della struttura coinvolta: il nome del ristorante è stato oscurato, così come altre informazioni utili all’individuazione, in ossequio alla normativa sulla privacy. La vicenda, emblematica delle tensioni crescenti tra sviluppo turistico e tutela del territorio, si è giocata su un crinale particolarmente sensibile per le località costiere come Anzio, dove la pressione urbanistica si scontra sempre più spesso con i limiti imposti dalle normative ambientali e paesaggistiche. Il caso — che ha suscitato attenzione anche tra alcuni operatori del settore — potrebbe ora aprire nuove riflessioni sul futuro della pianificazione urbanistica delle zone costiere, in un contesto in cui la valorizzazione turistica non può prescindere dal rispetto del patrimonio naturale e del profilo storico-paesaggistico delle località balneari.






