venerdì, Novembre 7, 2025

Tutta colpa di una password mancante

La vicenda trae origine da un bando pubblico con cui il Comune di Ardea aveva invitato le imprese interessate a partecipare alla selezione per l’affidamento di dieci stabilimenti balneari. Tra le prescrizioni del bando, figurava l’obbligo di inviare la documentazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata e di proteggerla con password, da comunicare alla commissione solo al momento dell’apertura della gara. Una misura pensata per garantire la massima trasparenza, tutelare la segretezza delle offerte e assicurare pari condizioni di partecipazione per tutti i concorrenti. Tuttavia, l’impresa ricorrente aveva trasmesso i propri documenti senza alcuna protezione, rendendo accessibili i contenuti prima del tempo stabilito. La commissione di gara, rilevata l’irregolarità, aveva quindi deliberato l’esclusione dell’azienda dalla procedura. La società, ritenendo il provvedimento eccessivamente punitivo, aveva impugnato la decisione davanti al Tar, sostenendo che il bando non prevedesse in modo esplicito l’esclusione automatica in caso di omissione della password e che, in passato, il Comune non avesse applicato lo stesso rigore in casi analoghi. I giudici amministrativi, però, hanno dato ragione al Comune, confermando la correttezza dell’operato della commissione e sottolineando che il rispetto delle modalità di invio fissate nel bando è condizione essenziale per la validità della partecipazione. Una decisione che rafforza l’orientamento volto a tutelare la par condicio tra i partecipanti alle gare pubbliche e a prevenire qualunque sospetto di alterazione della procedura.

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