Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la legittimità dell’operato del Comune di Ardea nella procedura di selezione per l’affidamento di dieci stabilimenti balneari, respingendo il ricorso presentato dall’impresa esclusa. Secondo quanto stabilito dai giudici, l’obbligo di proteggere con password la documentazione inviata via posta elettronica certificata non era un dettaglio formale, ma un requisito essenziale per garantire la regolarità e la trasparenza della gara. L’assenza di protezione, infatti, avrebbe potuto compromettere l’imparzialità dell’intera procedura, poiché la conoscenza anticipata del contenuto delle offerte avrebbe potuto influenzare le valutazioni della commissione. Il Tar ha inoltre rilevato che la società ricorrente non aveva fornito prove concrete di aver subito un danno effettivo, né aveva dimostrato di avere una reale possibilità di aggiudicarsi la concessione. Anche la richiesta di risarcimento è stata quindi ritenuta infondata. Pur respingendo il ricorso, i giudici hanno deciso di non porre le spese di giudizio a carico della società, sottolineando che il Comune non si era costituito in aula. La decisione rappresenta un importante richiamo per le imprese che partecipano alle gare pubbliche: il rispetto puntuale delle modalità indicate nei bandi è una condizione imprescindibile per poter competere ad armi pari.






