Nessun broglio e nessuna irregolarità tale da mettere in dubbio l’esito delle ultime elezioni comunali di Anzio. Il Tar del Lazio – sezione di Roma ha rigettato il ricorso presentato da alcuni candidati e rappresentanti di lista che chiedevano la verifica di presunte discrepanze tra il numero dei votanti e i voti effettivamente registrati. Nella sentenza, i giudici amministrativi hanno ribadito un principio fondamentale in materia di diritto elettorale: non ogni irregolarità comporta l’annullamento delle operazioni di voto, ma solo quelle che incidono concretamente sulla “sincerità e libertà del voto” o che impediscono il raggiungimento dello scopo dell’atto elettorale. «In materia di operazioni elettorali – si legge nel dispositivo – rilevano le irregolarità sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è preordinato». Il Tar ha inoltre chiarito che le mere irregolarità formali – ovvero gli errori procedurali che non compromettono le garanzie del voto – non possono comportare l’annullamento delle operazioni elettorali. «L’invalidità delle operazioni elettorali – prosegue la sentenza – può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui l’atto è prefigurato, mentre non può comportare l’annullamento la mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto». Il collegio ha infine richiamato il principio di “conservazione delle operazioni elettorali a tutela del risultato”, cioè la necessità di salvaguardare, ove possibile, la validità delle consultazioni e la volontà popolare espressa dagli elettori. Con il rigetto del ricorso, il Tar pone dunque la parola fine alla contestazione legata al voto di Anzio, confermando la legittimità dell’esito elettorale e la regolarità delle operazioni svolte nei seggi. La decisione è destinata a fare giurisprudenza anche per casi analoghi, riaffermando un concetto chiave: solo le irregolarità sostanziali – quelle che incidono realmente sulla libertà di voto e sulla trasparenza del processo – possono giustificare la ripetizione o l’annullamento delle elezioni.






