mercoledì, Dicembre 10, 2025

Nessun risarcimento sul condono di via Strampelli

Si chiude definitivamente la vicenda del condono edilizio di via Strampelli: il Consiglio di Stato ha respinto l’ultimo appello del cittadino, confermando integralmente la decisione del TAR e sancendo che non sussistono lesioni imputabili al Comune. Nemmeno la domanda risarcitoria ha trovato accoglimento: secondo i giudici di Palazzo Spada, eventuali danni derivano dall’inattività processuale del ricorrente, che non aveva coltivato il processo nei tempi previsti. L’appellante dovrà inoltre versare 5.000 euro al Comune, oltre agli accessori di legge, a titolo di spese legali. Il Consiglio di Stato ha chiarito che le circostanze richiamate come “nuovi fatti”, tra cui il certificato di agibilità e l’archiviazione del procedimento penale, non giustificavano alcun obbligo del Comune di intervenire in autotutela. I giudici hanno sottolineato come tali elementi fossero già noti prima della perenzione del vecchio giudizio e che accoglierli oggi significherebbe aggirare la decadenza derivante dal mancato proseguimento del ricorso. La perenzione, imputabile alla parte che non coltiva il processo, produce effetti sostanziali: il provvedimento comunale diventa inoppugnabile, definendo stabilmente la situazione giuridica. Contestare oggi la documentazione fotografica o invocare il certificato di agibilità, considerato irrilevante ai fini della sanatoria, significherebbe riaprire un procedimento ormai chiuso, operazione che la legge non consente. Con questa pronuncia, si pone così la parola fine a un contenzioso che dura da quasi trent’anni, ribadendo la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale di Ardea.

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