Quanto alla presunta sproporzione della sanzione, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, chiarendo come il Comune di Ardea non avesse alcun margine di discrezionalità nell’applicazione dell’importo. Secondo i giudici, l’ente era tenuto per legge a irrogare la sanzione nella misura stabilita dalla normativa vigente una volta accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione. Nella sentenza si legge infatti che «l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro». Il Collegio sottolinea inoltre che, nel caso di opere realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la legge impone l’applicazione della sanzione nella misura massima, senza possibilità di modulazione, proprio in ragione della particolare sensibilità e tutela riconosciuta a tali zone. Un principio che il TAR ha ricondotto a una logica di prevenzione e protezione rafforzata del territorio, paragonabile a quanto avviene per le violazioni del Codice della strada in prossimità di scuole o aree particolarmente delicate, dove la severità della sanzione risponde all’esigenza di garantire un livello più elevato di sicurezza e salvaguardia dei beni collettivi.






