Il Consiglio di Stato è intervenuto in modo decisivo su una vicenda di condono edilizio che coinvolge il Comune di Ardea, ribaltando in parte l’impostazione del TAR del Lazio e confermando la correttezza dell’operato dell’amministrazione sul punto principale del contendere. Al centro della disputa vi era il criterio di calcolo degli oneri concessori relativi a una domanda di sanatoria edilizia presentata nel 1986 e rimasta sospesa per decenni. Una vicenda lunga e complessa, riattivata dal Comune solo nel 2022, quando erano stati richiesti ai proprietari sia documenti integrativi sia il pagamento di somme aggiornate, tra cui oblazioni e oneri urbanistici ricalcolati secondo le tabelle vigenti. I cittadini avevano contestato l’impostazione dell’ente, sostenendo che gli importi dovessero essere determinati facendo riferimento all’epoca della presentazione della domanda originaria. Il TAR, in primo grado, aveva accolto solo parzialmente il ricorso, ritenendo più corretto ancorare il calcolo degli oneri alle regole in vigore nel 1986, in coerenza con il principio di tutela dell’affidamento del cittadino e di certezza giuridica. Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato tale lettura, dando ragione al Comune di Ardea sul punto centrale della controversia. Nella sentenza, i giudici amministrativi hanno chiarito che “gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria”, e non a quello della presentazione dell’istanza. Una precisazione che assume rilievo non solo nel caso specifico, ma anche in termini più generali per la gestione delle pratiche di condono edilizio ancora pendenti. Secondo il Collegio, infatti, è solo con il rilascio del titolo in sanatoria che l’immobile acquisisce piena legittimità urbanistica e inizia effettivamente a incidere sul territorio comunale, rendendo quindi coerente l’applicazione della normativa vigente in quel momento. La decisione richiama inoltre un principio cardine dell’azione amministrativa, secondo cui le determinazioni della pubblica amministrazione devono essere adottate sulla base delle regole in vigore al momento in cui vengono assunte, soprattutto quando si tratta di provvedimenti che producono effetti concreti e attuali sull’assetto urbanistico ed economico del territorio. Una pronuncia che rafforza l’orientamento volto ad aggiornare i criteri economici delle sanatorie edilizie al momento della loro definizione, incidendo potenzialmente su numerosi procedimenti analoghi ancora aperti nei Comuni italiani.






