È intervenuta la società proprietaria del centro commerciale di Ardea, decidendo di impugnare davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il provvedimento con cui il Comune aveva disposto lo stop alla pescheria interna alla struttura, contestando la legittimità dell’atto amministrativo sotto diversi profili e sostenendo che l’ente locale avrebbe agito in maniera illegittima; secondo la ricorrente, infatti, la società non sarebbe stata coinvolta nel procedimento amministrativo, con conseguente violazione del diritto di difesa e dei principi di partecipazione procedimentale, mentre viene inoltre contestata l’interpretazione delle norme relative al subingresso nelle attività commerciali, ritenuta corretta dalla società ma non condivisa dall’amministrazione comunale, che ha invece disposto l’archiviazione della Scia e il blocco dell’attività; la proprietà sostiene inoltre che il Comune non avrebbe valutato adeguatamente la situazione concreta, trascurando il fatto che all’interno del centro commerciale fosse già attiva da anni un’attività autorizzata alla vendita al dettaglio e che la nuova società si sarebbe limitata a subentrare nella gestione di un reparto già esistente, senza introdurre una nuova attività, circostanza che secondo la difesa avrebbe dovuto incidere sulla legittimità del provvedimento di sospensione; la controversia si inserisce così nel più ampio contenzioso amministrativo legato alla gestione degli spazi commerciali e alle modalità di subingresso nelle attività economiche.







