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La giunta Pascucci assolta dalla Corte dei Conti

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Cerveteri – Con la sentenza n. 186/2017 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti, a seguito del giudizio n.75268 ha emesso una sentenza assolutoria nei confronti di Alessio Pascucci – Francesca Cennerilli – Lorenzo Croci – Francesca Pulcini, rispettivamente sindaco di Cerveteri e componenti della Giunta comunale e Tortolini Roberto della Polizia Locale. Il procedimento era stato promosso dalla Procura Regionale sulla base di un esposto del consigliere Aldo De Angelis, all’epoca aderente precario al PD, e del presidente del Consiglio Salvatore Orsomando, di Forza Italia. Si cercava un danno erariale da addebitare alla Giunta firmataria della deliberazione n. 95 del 20 giugno 2014, con la quale si revocava una precedenza delibera e si provvedeva all’affidamento diretto alla Confservizi Lazio del servizio di noleggio, installazione e manutenzione di strumentazioni in postazione fissa per il rilevamento della velocità e delle infrazioni semaforiche. Il meccanismo concordato in contratto, basato sulle rilevazioni delle infrazioni e sulla quantità dei dati da gestire, ha portato il comune di Cerveteri a dover liquidare alla Confservizi Lazio un importo pari ad oltre 544 mila euro fino al mese di agosto 2016. Un appalto dal valore smisurato, sostiene l’accusa, per essere affidato in forma diretta e si cerca il danno erariale nella prassi giurisprudenziale che tende a computarlo nel dieci per cento del valore e quindi riassumibile in circa 54 mila euro da ripartire in parti uguali tra i membri della giunta e il consulente per la polizia locale che ha espresso parere favorevole Roberto Tortolini. Ma ironia della sorte, il danno non c’è. Non si trova. Nella logica del diritto, quale danno si è arrecato al comune se non essendoci stata gara non si potrà mai dimostrare che qualcuno ha fatto condizioni più convenienti? Quindi il danno non c’è e allora tutti assolti. D’altronde tanto la Corte dei Conti è chiamata ad accertare e a dimostrare, l’esistenza di un danno concreto e quantificabile, non certo presunzioni sulla base di se o di ma. La Corte dei Conti rigetta, si legge in sentenza: «l’eccezione di nullità sollevata per mancanza di notitia damni; la domanda del P.R. per mancata prova del danno e, per l’effetto, assolve le parti convenute».

(seapress)

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