venerdì, Marzo 29, 2024

Caso Fioravanti: parlano i legali

Gli avvocati De Paola e Messina precisano: “Gli accertamenti svolti durante le indagini da parte dell’AG si sono basati quasi esclusivamente sulle dichiarazioni fatte dal denunciante, per buona parte prive di riscontri documentali”

“Gli accertamenti svolti nel corso delle indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria si sono basati quasi esclusivamente sulle dichiarazioni fatte dal denunciante, per buona parte prive di riscontri documentali, tanto che gli stessi militari della Guardia di Finanza, incaricati degli opportuni approfondimenti, hanno esplicitamente messo in dubbio la sussistenza dei lamentati ”artifici e raggiri”, nei quali dovrebbe sostanziarsi l’accusa di truffa”. A parlare sono gli avvocati Pietro Messina e Andrea De Paola, legali del consigliere Marco Antonio Fioravanti per il caso di truffa per il quale Fioravanti dovrà presentarsi in tribunale il 31 ottobre prossimo. “Innanzitutto il corrispettivo pagato dalla società, che aveva acquistato il terreno in contestazione dal denunciante, ammonta a complessivi 161.800 mila euro e non 56.800 euro, come erroneamente riportato negli articoli. In secondo luogo non appare elemento del tutto irrilevante la distanza temporale tra la stipula del contratto di permuta, effettivamente avvenuta nel 2013 in forma di scrittura privata – proseguono i due legali – e la sottoscrizione dell’atto pubblico di compravendita, avvenuta dinnanzi a un notaio nel mese di luglio nell’anno 2015; atto nel quale non si fa alcun riferimento alla precedente scrittura e che non è stato accompagnato da alcuna contrascrittura che chiarisse la reale intenzione delle parti, come è normale prassi in casi del genere e come certamente noto al denunciante, professionista esperto e non certamente sprovveduto. Infine – proseugono ancora gli avvocati De Paola e Messina – il denunciante si è ben guardato dal sottolineare come, nel corso dei due anni trascorsi dal 2013 fino alla sottoscrizione dell’atto notarile di compravendita, ogni tentativo di ottenere un permesso a costruire da parte del comune di Roma sul terreno, oggetto del contendere, fosse stato reso vano da problematiche urbanistiche non risolte”. I due legali inoltre, contestano anche “l’impostazione stessa data alla notizia” in quanto per loro “fa apparire come già accertata la responsabilità del nostro assistito da parte del TRibunale, che solo ora è stato investito per l’esame della vicenda su richiesta del Pubblico Ministero, il quale come spesso avviene, ha ritenuto di dover approfondire

Redazione
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