venerdì, Aprile 19, 2024

Dehors, Ass. Consumatori: “Multe non sono legittime”

Giungono all’attenzione della associazione “Consumatori Italiani Più Forti” diverse segnalazioni da parte di esercenti attività commerciali, i quali lamentano di aver ricevuto verbali di accertamento di violazione amministrativa, ex art. 3 comma 2 del Regolamento di Occupazione di suolo pubblico. Sul punto bisogna rammentare ai cittadini interessati che già a far tempo dal mese di febbraio 2018 gli stessi titolari delle attività produttive sono stati destinatari di inviti a regolarizzare eventuali difformità relative a strutture temporanee o permanenti, edificate su suolo aperto al pubblico, ritenendo, forse, che la questione non li riguardasse. Facciamo chiarezza. Ad oggi, sembrerebbe, che il Comune di Ladispoli non stia recuperando l’omesso pagamento della TOSAP, ma stia solo applicando sanzioni per non aver il titolare dell’attività inoltrato o rinnovato la richiesta al Suap del Comune, di autorizzazione o regolarizzazione dell’occupazione con dehors dell’area antistante il locale commerciale. Si rammenta che la regolarizzazione delle occupazioni da parte degli esercenti attività produttive doveva avvenire entro e non oltre la data del 31.12.2018. Si ricorda, ancora, come il richiamato Regolamento disciplini l’occupazione di suolo pubblico mediante installazioni esterne a corredo di attività commerciali e si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private con servitù di uso pubblico; all’occupazione di aree di proprietà privata di pertinenza di pubblico esercizio, ancorché non costituite come servitù di pubblico passaggio; alle aree private visibili da spazi pubblici. Seppure la citata sanzione a carico degli esercenti attività produttive, che occupano aree seppur private ma già di pubblico passaggio o potenzialmente già fruite o di godimento pubblico sia dovuta, rimane qualche perplessità relativamente alle occupazioni di aree private, risalenti nel tempo, con strutture già autorizzate, non asservite al pubblico passaggio e prive di servitù, aree in cui il comportamento del proprietario è sempre stato diretto ad escludere un uso indifferenziato della collettività; spazi da considerare come una sorta di prolungamento della proprietà privata. V’è da aggiungere come l’art. 1 del richiamato Regolamento, al comma 3 così recita: “La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile… omissis… alle aree private visibili da spazi pubblici”; questo inciso, di dubbia legittimità, sembrerebbe includere ogni fattispecie, atteso che tutte le aree private al servizio delle attività commerciali sono visibili da spazi pubblici! Il Comune di Ladispoli, si ritiene abbia voluto, con l’accennata frase, fugare ogni ipotetico contenzioso, includendo qualsivoglia occupazione di area pubblica e privata, di fatto ottenendo il risultato contrario. Per tale motivo, in conclusione, l’Associazione Consumatori Italiani più forti è a disposizione dei nostri concittadini, titolari di attività commerciali ed alimentari, destinatari di sanzioni amministrative, per analizzare i presupposti per un eventuale confronto con il Comune di Ladispoli, per verificare se l’area privata su cui insistono le proprie strutture, temporanee o permanenti sia stata ceduta all’Ente Locale o sia, per atto negoziale, asservita ad uso pubblico o per prassi risalente sia stata fruita o sia fruibile da un numero indifferenziato di cittadini o se al contrario sia destinata esclusivamente e da lungo tempo alla propria clientela e non rappresenti, quindi, una area di pubblico passaggio. Occhio ai termini: gli interessati potranno presentare scritti difensivi al Sindaco del Comune di Ladispoli entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

 

Redazione
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