giovedì, Aprile 25, 2024

Pubblica amministrazione: ecco il piano per la digitalizzazione in appena sette mesi

Favorire la diffusione di servizi pubblici in rete, agevolarne e semplificarne l’accesso da parte di cittadini e imprese tramite smartphone, creazione di un cloud nazionale e avvio di misure volte a favorire il mercato delle startup. Sono queste alcune delle misure previste dal ministero per l’Innovazione nel pacchetto per estendere la digitalizzazione alle pubbliche amministrazioni contenuto nel decreto Semplificazioni. Ecco le misure previste nel pacchetto. La Pubblica amministrazione, si legge in una nota, dovrà “pensare in digitale”. E dovrà imparare a farlo in tempi rapidi. Entro il 28 febbraio 2021, comunica il ministero, è previsto che l’accesso a tutti i servizi digitali delle Pubblica amministrazione avvenga esclusivamente tramite l’identità digitale Spid o la carta d’identità elettronica. Entro la stessa data gli uffici pubblici devono avviare il processo per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l’applicazione “Io”, il canale unico di accesso a tutti i servizi della Pubblica amministrazione. I cittadini non dovranno più ricercare i servizi in digitale nei vari siti delle amministrazioni, ma li troveranno tutti a disposizione all’interno di un’unica app.
2. APP IO PER ACCEDERE A SERVIZI – Tutti i servizi pubblici digitali devono diventare accessibili dal telefono attraverso l’App “Io”, la quale diventa quindi l’unico strumento di accesso da usare per i cittadini che intendano utilizzare il telefono per sbrigare pratiche amministrative. Entro il 28 febbraio 2021 la Pubblica amministrazione deve avviare i progetti di trasformazione. Le amministrazioni potranno non inserire i loro servizi nell’App “Io” in caso di impedimenti tecnologici accertati dalla società pubblica PagoPA.
3. SPID E CIE COME DOCUMENTI IDENTITA’- Ovunque, per usufruire di un servizio, la legge richieda l’esibizione di un documento di identità, il cittadino può farsi identificare da remoto attraverso l’identità digitale di Spid o la Cie. In questo modo si punta a velocizzare le procedure e si migliora la sicurezza, evitando di mettere in circolazione copie di documenti di identità.
4. IO PER AUTOCERTIFICAZIONI E ISTANZE – L’applicazione “IO”, attraverso un apposito servizio, dovrà consentire ai cittadini di effettuare autocertificazioni, o presentare istanze e dichiarazioni attraverso il proprio telefono.
5. RILASCIO CIE SEMPLIFICATO – Sarà possibile chiedere il rilascio della Cie prima della scadenza della carta d’identità cartacea. In questo modo sarà agevolato e accelerato l’accesso dei cittadini ai servizi in rete.
6. LAVORO AGILE NELLA PA – Per i vari rami della Pubblica amministrazione è previsto l’obbligo di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti, naturalmente nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, e favorire così il lavoro agile a distanza.
7. ACCESSO DISABILI SERVIZI INFORMATICI – Tra le principali misure del processo di digitalizzazione inserite nel decreto-legge vi sono anche disposizioni volte a favorire l’accesso ai servizi online da parte delle persone diversamente abili.
8. PA E CITTADINI COMUNICANO ONLINE – Quella digitale diventerà la modalità “normale” con cui gli uffici pubblici interloquiscono con i cittadini. Il decreto supera l’attuale impostazione secondo cui le amministrazioni dovrebbero “incentivare” l’utilizzo del digitale nella gestione dei procedimenti. La nuova impostazione prevede che l’amministrazione deve, normalmente, utilizzare il digitale nella gestione dei procedimenti amministrativi.
9. PIATTAFORMA DIGITALE DATI NAZIONALI – Il decreto introduce misure di semplificazione per la gestione, lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma digitale nazionale dati. Attraverso questa piattaforma vengono resi immediatamente interrogabili, disponibili e fruibili alla Pubblica amministrazione i dati pubblici e conoscibili. Così si rende più veloce e fluida l’erogazione dei servizi. Ai cittadini non dovranno essere chieste informazioni che la Pubblica amministrazione già possiede. Le norme non ampliano le informazioni a cui la Pubblica amministrazione può accedere, ma semplificano la modalità di condivisione dei dati tra i diversi uffici pubblici. La piattaforma consentirà inoltre di valorizzare la parte del proprio patrimonio informativo che non è soggetto a vincoli di riservatezza personale mettendolo a disposizione delle autorità ai fini dell’assunzione delle decisioni politiche.
10. CLOUD NAZIONALE – Il decreto prevede disposizioni volte a favorire la realizzazione di un polo strategico nazionale (cloud) per tutelare l’autonomia tecnologica del Paese, mettere in sicurezza le infrastrutture digitali della Pubblica amministrazione, garantire la qualità e la sicurezza dei dati e dei servizi digitali. Sfruttando economie di scala in termini di concentrazione della domanda di risorse e di infrastrutture, è possibile disporre di infrastrutture affidabili e sicure. Viene introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali di migrare i loro Centri elaborazione dati (Ced), che non hanno i requisiti di sicurezza fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), verso un’infrastruttura ad alta affidabilità, localizzata in Italia, il cui sviluppo è promosso dalla Presidenza del Consiglio. In alternativa le amministrazioni centrali possono far migrare i loro servizi verso soluzioni cloud per la Pubblica amministrazione che rispettano i principi stabiliti dall’Agid). Lo stesso obbligo viene previsto per le amministrazioni locali che sono tenute a trasferire i propri servizi nella infrastruttura promossa dalla Presidenza del Consiglio o in altra infrastruttura presente sul territorio e in possesso dei requisiti di sicurezza. In alternativa le amministrazioni locali possono trasferire i propri servizi digitali verso soluzioni cloud per la Pubblica amministrazione, nel rispetto dei requisiti fissati dall’Agid.
11. DATI CONCESSIONARI PUBBLICI ALLA PA – I concessionari dei servizi pubblici producono nella loro attività dati che possono risultare utili per la gestione della cosa pubblica. Tali dati, di cui il concessionario è entrato in possesso in esecuzione di un contratto con un’amministrazione pubblica, fino ad ora sono rimasti appannaggio esclusivo del concessionario. Una norma del decreto obbliga a prevedere negli accordi negoziali tra amministrazioni e concessionari di servizi il dovere di fornire allo Stato (corretto dire così? Non credo infatti che vadano forniti “in pubblico” nel senso di “a tutti”), in formato aperto, i dati prodotti nell’ambito dell’erogazione del servizio pubblico.
12. DIRITTO A INNOVARE – La misura ha l’obiettivo di consentire alle imprese, alle università, ai centri di ricerca, alle start-up universitarie che vogliano avviare la sperimentazione di un loro progetto innovativo, di farlo, per un periodo limitato di tempo, chiedendo una semplice autorizzazione in sostituzione di tutti gli ordinari regimi amministrativi, anche in deroga a norme di legge che, eventualmente, lo impediscano. Al termine della sperimentazione, in caso di esito positivo, il Dipartimento per l’Innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta al Presidente del Consiglio dei Ministri l’opportunità di un intervento normativo volto a regolamentare ‘l’attività che è stata sperimentata e promuove i necessari interventi regolamentari e/o normativi.
Redazione
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