lunedì, Maggio 6, 2024

Mobbing sul luogo di lavoro Facciamo luce con l’ass. Donna

Dall’associazione Donna riceviamo e pubblichiamo: “In merito a questo sentito argomento evidenziamo, come risulta da fonti aperte, che la nostra Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema del c.d. stalking occupazionale: “In tema di mobbing sul luogo di lavoro la Sentenza n.12827 del 05 aprile 2022 con cui la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell’ambiente di lavoro che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima. Anche nel caso di stalking occupazionale per la sussistenza delitto di cui all’art.612 – bis c.p. è sufficiente il generico, con la conseguenza è che è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico”. Inoltre: “l’efficienza della società non può essere raggiunta attraverso la persecuzione e l’umiliazione dei dipendenti ed, in genere, mediante la commissione di delitti ai danni della persona, dovendo la tutela della persona e, nel caso specifico del lavoratore, in ogni caso prevalere sugli interessi economici”.
Redazione
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