martedì, Aprile 16, 2024

Torna il divieto di accesso ai cani nella Palude protetta di Torre Flavia

Dal primo marzo al 30 luglio sarà vietato l’accesso ai cani per preservare il fratino

 

Il Comune di Cerveteri ha emesso un’ordinanza a tutela della nidificazione e della deposizione delle uova del fratino. All’interno dell’atto, è previsto il divieto di accesso ai cani nell’area della Palude di Torre Flavia per il periodo compreso tra il primo marzo e il 30 luglio. Chiunque dovesse trasgredire la norma potrà essere fermato dalle forze dell’ordine e condannato al pagamento di una multa di importo variabile (da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro). L’area interessata va dallo stabilimento “Ezio alla Torretta” fino ad arrivare al tratto di spiaggia amministrato dal comune di Ladispoli. Per il testo completo dell’ordinanza è possibile visitare il sito web del Comune etrusco, di seguito alcuni passaggi dell’ordinanza e delle disposizioni: Ordina allo scopo di consentire alla specie Charadrius alexandrinus, comunemente denominata “Fratino”, di nidificare, deporre le uova e accrescere i nuovi nati in tutta sicurezza: il divieto di accesso ai cani e il divieto di esercitare tutte le attività che possano arrecare disturbo entro 50 metri di distanza dai nidi di tale specie, sull’arenile e le dune del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, identificati a partire dallo stabilimento “Da Ezio La Torretta” direzione sud Ladispoli, per il periodo dal 1 marzo al 30 luglio 2023. Dispone che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza; che il presente provvedimento ha validità fino al 30 luglio 2023; l’invio della presente ordinanza a Città Roma Metropolitana e alle Forze dell’ordine presenti sul territorio comunale e al Comando di Polizia Locale incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81 del pagamento della somma in misura ridotta.
Redazione
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