sabato, Maggio 4, 2024

Juventus, Fagioli indagato per scommesse su piattaforme illegali

Juventus, Fagioli indagato per scommesse su piattaforme illegali
Il centrocampista bianconero nel mirino della Procura di Torino, se venisse accertata la violazione del codice sportivo rischierebbe tre anni di squalifica
Dopo la lunga notte di festa, il brusco risveglio. Sembra davvero non esserci pace per la Juventus. L’ennesima vicenda extra-campo che coinvolge il club bianconero riguarda Nicolò Fagioli. Il centrocampista bianconero classe 2001 è infatti indagato dalla Procura di Torino perché avrebbe scommesso su piattaforme illegali, cosa vietata dall’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva che se fosse dimostrata potrebbe portare dal minimo dell’inibizione a una squalifica di tre anni o più (più una multa dai 25mila euro in su).
Il gioco d’azzardo non è un reato (è però proibito se le giocate sono piazzate presso allibratori non autorizzati dallo Stato italiano, ndr), ma l’articolo in questione esplicita il divieto “ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della FIfa e della Uefa”.
L’indagine della Procura di Torino che fa capo al pubblico ministero Manuela Pedrotta, riporta La Stampa, va avanti ormai da mesi e del procedimento è a conoscenza anche la Procura della Figc, a cui la segnalazione è stata inviata dai legali dello stesso giocatore juventino lo scorso 30 agosto. Ora si tratterà di accertare se Fagioli abbia davvero scommesso e soprattutto su cosa e da queste risposte potrebbe anche dipendere il suo futuro da professionista.

L’ARTICOLO 24
Comma 1 “Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA”.
Comma 2 “Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre”.
Comma 3 “La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00”.

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