La sottrazione di minore rappresenta un reato previsto dal Codice Penale italiano, con sanzioni variabili a seconda della condotta e delle circostanze specifiche. L’articolo 574 c.p. disciplina la sottrazione di persone incapaci, includendo i minori di 14 anni: chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore o ad altra persona alla quale sia affidato per motivi di educazione, istruzione, cura o vigilanza, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se la sottrazione avviene con violenza, minaccia o inganno, o mette in pericolo la sicurezza o la salute del minore, si configurano aggravanti che possono aumentare la pena e dare luogo a contestazioni di reati connessi, come maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona o lesioni. Nei casi in cui il minore venga sottratto o trattenuto all’estero dal genitore o convivente, si applica l’articolo 574-bis c.p., che prevede pene più severe, da uno a quattro anni di reclusione, qualora la sottrazione avvenga contro la volontà dell’altro genitore. Il quadro normativo mira a tutelare la sicurezza e i diritti dei minori, garantendo che le dispute familiari non comportino rischi per la loro integrità fisica e psicologica.






