Uno dei punti centrali della decisione del Tribunale amministrativo regionale riguarda la validità del regolamento comunale di Ardea in materia di installazione degli impianti di telefonia mobile. Nel corso del giudizio era stato sostenuto che alcune precedenti pronunce avessero di fatto superato le disposizioni locali, rendendole non più applicabili. Il TAR, tuttavia, ha respinto questa interpretazione, chiarendo che il regolamento comunale è tuttora vigente e deve essere applicato integralmente nei procedimenti autorizzativi. Secondo i giudici, proprio sulla base di tali norme, l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare una verifica puntuale del rispetto dei criteri di localizzazione prima che si formasse il silenzio-assenso che ha portato al rilascio dell’autorizzazione. Non tutte le contestazioni sollevate dal ricorrente sono però state accolte. Il residente aveva infatti sostenuto che l’impianto dovesse essere sottoposto anche a una specifica autorizzazione paesaggistica, ma su questo punto il TAR ha dato ragione alla società Iliad, richiamando la normativa nazionale più recente che prevede, in determinati casi, una deroga per le infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità realizzate su terreni gravati da uso civico. Di conseguenza, l’assenza del titolo paesaggistico non è stata ritenuta motivo di illegittimità del progetto. L’effetto della sentenza è comunque l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione dell’antenna, anche se i giudici non hanno escluso in assoluto la possibilità di realizzare l’infrastruttura, lasciando aperta la strada a un nuovo procedimento conforme alle prescrizioni regolamentari.







