Il Comune di Ardea non avrebbe potuto annullare la dichiarazione edilizia presentata da una cittadina contestando la mancanza di alcuni documenti relativi alla rampa carrabile dell’abitazione senza prima effettuare una verifica negli archivi comunali. È quanto stabilito dal Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso della proprietaria e ha annullato il provvedimento dell’amministrazione, ritenendo necessario un approfondimento sulla documentazione già presente negli uffici dell’ente. Al centro della vicenda una rampa di accesso realizzata all’interno di un immobile situato in via Capri, ad Ardea, e una pratica edilizia presentata nel 2015 per regolarizzare una serie di interventi effettuati nel piano seminterrato dell’abitazione. Secondo i giudici amministrativi, prima di procedere con l’annullamento della dichiarazione edilizia il Comune avrebbe dovuto accertare se nei propri archivi fosse già presente l’autorizzazione relativa alla rampa, rilasciata dallo stesso ente negli anni Novanta. La vicenda nasce nel marzo del 2015, quando la proprietaria aveva presentato una denuncia di inizio attività (DIA) per comunicare alcuni lavori eseguiti all’interno dell’immobile. Gli interventi riguardavano la trasformazione di un garage in cantina, la modifica di un locale tecnico con la realizzazione di un bagno, una diversa distribuzione degli spazi interni e alcune opere nella zona cucina. Qualche mese più tardi, nel giugno dello stesso anno, era stata depositata una seconda DIA integrativa relativa proprio alla realizzazione della rampa carrabile di accesso. La contestazione sollevata dall’amministrazione comunale riguardava la presunta incompletezza della documentazione presentata, in particolare rispetto al titolo autorizzativo della struttura esterna. Il Comune aveva quindi proceduto con l’annullamento della dichiarazione edilizia, sostenendo che mancassero elementi necessari per la validità della pratica. La proprietaria ha però impugnato il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale, sostenendo che la rampa fosse stata autorizzata in passato e che tale documentazione fosse già in possesso degli uffici comunali. Il Tar ha dato ragione alla ricorrente, evidenziando come l’amministrazione non potesse limitarsi a rilevare l’assenza di alcuni atti nella documentazione prodotta dalla cittadina, ma dovesse prima verificare la propria banca dati e gli archivi interni per accertare l’eventuale presenza di autorizzazioni già rilasciate. La decisione richiama dunque il principio secondo cui la pubblica amministrazione deve svolgere un’adeguata attività istruttoria prima di adottare provvedimenti che incidono sulla posizione dei cittadini. La sentenza riapre ora la questione amministrativa relativa alla pratica edilizia, con il Comune chiamato a riesaminare la vicenda alla luce delle indicazioni fornite dai giudici amministrativi e a verificare la documentazione storica presente nei propri archivi.







