E’ stato depositato in Senato il testo sulla revisione della legge sulla legittima difesa, a firma del senatore della Lega, Claudio Borghi, che modifica l’art.52 del codice penale, prevedendo la non punibilità di “qualsiasi reazione” nella immediatezza di una aggressione a mano armata in casa o in negozio “indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”. Una sorta di allargamento della norma attuale, che di fatto porterebbe, se approvata, alla liberazione di chi, come il gioielliere Mario Roggero, ha ucciso due ladri, nei pressi del suo negozio, dopo essere stato minacciato e rapinato. “Il legislatore stabilisce una causa speciale di non punibilità, che esclude la rilevanza penale di qualsiasi reazione della vittima, senza necessità di accertare ex post la proporzionalità dei mezzi utilizzati, la persistenza del pericolo o la stretta finalizzazione difensiva della condotta”. Sempre in premessa poi si ricorda come “l’attuale disciplina” oggi viene “percepita come più attenta alla tutela dell’aggressore che non a quella della vittima”. Da qui l’iniziativa leghista, al centro del dibattito, al vaglio delle altre forze di maggioranza, con i primi distinguo arrivati da Forza Italia, che chiede di valutare attentamente eventuali modifiche delle norme vigenti, evitando di “assumere decisioni sull’onda emotiva di fatti di cronaca” e duramente attaccata dalle forze di opposizione. “Onorevoli Senatori! – Il presente disegno di legge interviene sull’articolo 52 del codice penale al fine di rafforzare la tutela del diritto dei cittadini a difendere la propria vita, la propria incolumità e quella dei propri familiari o collaboratori quando siano vittime di un’aggressione a mano armata all’interno del domicilio ovvero del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale. La proposta nasce dalla consapevolezza che la casa e il luogo di lavoro rappresentano gli spazi nei quali ogni individuo deve poter esercitare in condizioni di sicurezza i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Quando tali luoghi vengono violati da un’aggressione armata, il cittadino è posto improvvisamente in una situazione di estremo pericolo, caratterizzata da paura, stress, concitazione e dalla necessità di assumere decisioni in pochi istanti, senza poter effettuare quelle valutazioni ponderate che, invece, risultano possibili solo ex post. L’articolo 52 c.p. disciplina la scriminante della legittima difesa, subordinando la non punibilità alla ricorrenza della necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, nonché al requisito della proporzionalità tra difesa e offesa. A seguito degli interventi riformatori del 2006 e, soprattutto, della legge 26 aprile 2019, n. 36, il legislatore ha introdotto presunzioni di proporzionalità in relazione alla cosiddetta legittima difesa domiciliare, estendendo tali presunzioni anche ai luoghi ove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale. In particolare, l’attuale testo dell’articolo 52 prevede che “nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione” quando taluno, legittimamente presente, usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumità o i beni propri o altrui, in presenza di determinati presupposti. La riforma del 2019 ha poi previsto che “agisce sempre in stato di legittima difesa” chi respinge un’intrusione con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica, rafforzando la posizione di chi si difende in ambito domiciliare e lavorativo. Nonostante le riforme, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente ribadito il permanere del requisito della proporzionalità e della necessità della difesa, anche alla luce delle presunzioni introdotte dall’articolo 52 c.p. La Suprema Corte ha sottolineato che le espressioni “necessità di difendere” e “rapporto di proporzione” mantengono centralità, imponendo al giudice un accertamento concreto e caso per caso, in particolare quanto all’intensità dell’offesa, ai mezzi utilizzati e alle alternative alla reazione violenta. L’attuale assetto normativo, pur maggiormente favorevole rispetto al passato, espone ancora il cittadino aggredito al rischio di lunghi e gravosi accertamenti giudiziari, specie nei casi di reazioni istintive in situazioni di elevato stress e pericolo. La valutazione ex post della proporzionalità, compiuta in un contesto di calma e razionalità, difficilmente riesce a tener conto della percezione soggettiva del rischio da parte di chi subisce un’aggressione improvvisa, spesso in orario notturno e all’interno del proprio domicilio o negozio. L’ordinamento attribuisce allo Stato il monopolio della forza e la responsabilità primaria della tutela della sicurezza pubblica. Tuttavia, nelle circostanze in cui un’aggressione si consuma nell’immediatezza e non consente un tempestivo intervento delle Forze dell’ordine, il diritto all’autodifesa costituisce l’ultima e inevitabile forma di tutela dell’incolumità personale. In tali situazioni eccezionali appare meritevole di una più ampia protezione il comportamento di chi reagisce nell’esclusivo intento di sottrarsi all’offesa e preservare la propria vita o quella di altri.
Caso Roggero, depositata la proposta della Lega per allargare le maglie della legittima difesa







